Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26902 del 12/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 26902 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZONE ANTONIO, nato il 17/09/1942
avverso la sentenza n. 1674/2008 CORTE APPELLO di BARI del
19/02/2013;
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO
i

1. Con sentenza del 24 gennaio 2008 il G.u.p. del Tribunale di Trani, all’esito
del giudizio abbreviato, ha dichiarato Mazzone Antonio responsabile dei reati di
cui all’art. 20, commi 1 e 2, legge n. 110 del 1975 e agli artt. 10 e 14 legge n.
497 del 1974, ascritti rispettivamente ai capi A) e B) della imputazione, e del
reato di cui all’art. 38 R.D. n. 773 del 1931, ascritto nella seconda parte del capo

del medesimo capo, e lo ha condannato, concesse le attenuanti generiche e
operata la riduzione per il rito, alla pena di euro duecento di ammenda per il
reato sub A), di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa per il reato sub
B), e di euro sessanta di ammenda per il reato sub C), ordinando la confisca e
distruzione della canna pistola cal. 22 Long Rifle priva di matricola.
2. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 19 febbraio 2013, in riforma
della sentenza di primo grado, ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo A)
per non avere commesso il fatto, ha dichiarato non doversi procedere per il reato
di cui al capo C) per intervenuta prescrizione e ha confermato la pena per il
reato di cui al capo B).
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e
travisamento della prova.
4. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDETRATO IN DIRITTO

1. La verifica preliminare da compiersi, avuto riguardo al tempus commissi
del reato di cui al capo B) indicato nel capo d’imputazione (23 maggio 2006),
attiene all’accertamento dell’intervenuto decorso, in data successiva alla
emissione della sentenza impugnata (19 febbraio 2013), del termine massimo di
prescrizione del reato, con riferimento agli artt. 157 e segg. cod. pen., nel testo
successivo alla legge n. 251 del 2005.
La verifica -imposta dalla regola dettata dall’art. 129, comma 1, cod. proc.
pen. concernente l’obbligo di immediata declaratoria, in ogni stato e grado del
processo, di determinate cause di non punibilità, e non pregiudicata dall’oggetto
della impugnazione (tra le altre, Sez. 3, n. 11155 del 28/10/1997, dep.

C), accertati il 23 maggio 2006, assolvendolo dal reato previsto dalla prima parte

04/12/1997, Di Cosola, Rv. 209170; Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007,
dep. 26/02/2008, Cassa, Rv. 238467; Sez. 5, n. 43051 del 30/09/2010,
dep. 03/12/2010, Defraia, Rv. 249338)- consente di rilevare che tale termine è
maturato il 23 novembre 2013, considerati il titolo del reato, la data
dell’accertamento e la mancanza di sospensioni del corso del termine
prescrizionale, desumibile dagli atti cui questa Corte può accedere in quanto
giudice del fatto ove si tratti di risolvere questioni in rito.
2. Al rilievo della intervenuta estinzione del reato non ostano i motivi dedotti

2.1. I motivi -che attengono alla contestata coerenza e logicità del discorso
giustificativo della decisione e alla sua congruenza rispetto a elementi di natura
documentale e logica (quali, rispettivamente, il contratto di locazione
dell’immobile, in cui la canna di pistola era custodita, tra il ricorrente e cittadini
cinesi e il possesso ininterrotto per due anni dell’immobile da parte degli stessi)non presentano, infatti, profili d’inammissibilità per la manifesta infondatezza
delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di
legittimità, e non hanno, pertanto, precluso la corretta instaurazione dinanzi a
questa Corte del rapporto processuale d’impugnazione (Sez. U, n. 23428 del
22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164).
Quanto all’art. 129 cod. proc. pen., deve rilevarsi che, secondo
l’orientamento costante di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione
del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma
del secondo comma della indicata norma, soltanto nei casi in cui le circostanze
idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo
assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve
compiere al riguardo appartenga più ai concetto di “constatazione”, ossia di
percezione

ictu °curi,

che a quello di

“apprezzamento”,

e sia, quindi,

incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Non sono, invece, rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della
sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo
di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva, che,
determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel
momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata (Sez. U, n. 35490 del
28/05/2009, citata, Rv. 244275).
2.2. Nella specie, non ricorrono le condizioni per un proscioglimento nel
merito e questa Corte non può compiere un riesame dei fatti finalizzato a un
eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione.

3

dal ricorrente, né il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per
essere il reato estinto per prescrizione.
4. Va, tuttavia, mantenuta la disposta confisca della canna della pistola
illegalmente detenuta.
Tale misura di sicurezza patrimoniale è, invero, imposta, a tutela dell’ordine
pubblico, per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, le
munizioni, gli esplosivi e ogni altro oggetto atto a offendere, a prescindere dalla
loro intrinseca criminosità, dall’art. 6, comma 1, legge n. 152 del 1975, che

Essa è, in particolare, obbligatoria anche in caso di estinzione del reato,
poiché, per condivisa giurisprudenza costante di questa Corte (tra le altre, Sez.
1, n. 1264 del 10/11/2006, dep. 18/01/2007, Pisciotta, Rv. 235854; Sez. 1, n.
38951 del 01/10/2008, dep. 16/10/2008, P.G. in proc. Cattane, Rv. 241310;
Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, dep. 25/03/2010, Trisolino, Rv. 246532; Sez.
1, n. 5841 del 17/01/2011, dep. 16/02/2011, Guarini, Rv. 249393; Sez. 1, n.
1806 del 04/12/2012, dep. 15/01/2013, Scotti, Rv. 254213), è esclusa solo nel
caso di assoluzione nel merito, che incide sul presupposto materiale cui è
subordinata l’applicazione della predetta norma che rendé obbligatoria la misura,
costituito dalla avvenuta commissione di un reato concernente le armi, e in
quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione, ferma la disposta confisca della canna della pistola.
Così deciso in Roma, in data 12 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

richiama il primo capoverso dell’art. 240 cod. pen.

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