Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26901 del 12/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26901 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RHOUNAIM ABDERRAHMAN N. IL 22/11/1964
avverso la sentenza n. 79/2013 TRIBUNALE di ROVERETO, del
23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 aprile 2013 il Tribunale di Rovereto ha dichiarato
Rhounainn Abderrahman colpevole del reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, legge
n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza
giustificato motivo, un coltello a serramanico avente lama lunga undici

fatto di lieve entità, lo ha condannato alla pena di euro mille di ammenda, da
versarsi ex art. 133-ter cod. pen. in quindici rate mensili, ordinando la confisca
del coltello in giudiziale sequestro.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello, per mezzo del suo difensore
di fiducia, l’imputato, che ha chiesto l’assoluzione dal reato ascritto con la
formula più ampia, previa rinnovazione della istruttoria ex art. 603 cod. proc.
pen. con l’audizione del teste Fari Brahim, offerto fin dal primo grado e non
ammesso, rappresentando che tale deposizione era dirimente circa la
giustificazione del porto di arma impropria ascrittogli.
3. L’adita Corte di appello di Trento, con ordinanza del 18 settembre 2013,
ha qualificato l’impugnazione, stante l’inappellabilità della sentenza ai sensi
dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come ricorso per cassazione e ha
disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
4. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente, che si duole della omessa escussione in primo grado del teste
Fari Brahim ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., richiedendo a questa Corte,
investita della impugnazione dopo la sua qualificazione come ricorso, di assumere
detto teste in sede di rinnovazione della istruttoria, non consentita in questa
sede, ha comunque omesso di correlarsi con le ragioni della decisione, che non
solo ha ritenuto poco credibile la dichiarazione dell’imputato (che, secondo la
prospettazione difensiva, il teste dedotto dovrebbe confermare), ma ha
rimarcato, con rilievo assorbente, la non idoneità della stessa a incidere sulla
consumazione del reato, essendo comunque privo di giustificazione il porto
successivo del coltello nell’autovettura.

2

centimetri, commesso in Arco il 23 agosto 2012, e, concessa l’attenuante del

3.

Prive di alcuna fondatezza sono le deduzioni riguardanti la carenza

dell’elemento soggettivo richiesto per la sussistenza del reato ascritto, correlata
dal ricorrente in termini generici alla inevitabilità della condotta tenuta in
dipendenza del suo livello culturale, della sua nazionalità straniera e della natura
formale del reato contestato, mentre il Tribunale ha correttamente e logicamente
rimarcato la sufficienza della mera colpa per la integrazione della contestata
fattispecie contravvenzìonale.
4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616

procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro mille, in favore
della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione
del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in data 12 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Pre idente

cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del

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