Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2690 del 09/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 2690 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

Sentita la relazione del consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del Procuratore Generale per l’inammissibilità del
ricorso;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
1. Con ordinanza del 3/7/2013 la Corte d’Appello di Genova rigettava
l’istanza proposta da Verigut Liviu Radu di rimessione in termini per
proporre appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Massa
sez. dist. di Pontremoli del 22/20/2010 con la quale era stato condannato
alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed € 6.000,00 di multa per il
reato di cui all’art. 648 cod. pen.
2.

Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il

difensore del Verigut, sollevando il seguente motivo: violazione di legge, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c), in relazione all’art. 143 cod. proc.
pen. Evidenzia al riguardo che l’elezione di domicilio al momento
dell’identificazione non consente affatto di desumere con certezza che
l’imputato comprendesse la lingua italiana.

Data Udienza: 09/01/2014

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere

manifestamente infondato il motivo proposto. Difatti non appare
censurabile la motivazione addotta dalla Corte d’appello per rigettare la
richiesta di rimessione in termini fondata sulla mancata conoscenza della
lingua italiana da parte dell’imputato dalla quale sarebbe conseguita la
mancata conoscenza degli atti introduttivi del processo celebrato in

l’imputato aveva provveduto ad eleggere domicilio in Italia presso tal Distar
Maria, della quale aveva fornito anche un numero di telefono cellulare,
avendo, con la consapevole partecipazione a tale atto, dimostrato di parlare
e comprendere la lingua italiana; del resto non risulta che la difesa abbia
prodotto elementi probatori idonei a superare tale oggettiva presunzione di
conoscenza della lingua italiana derivante, appunto, dall’avvenuta
sottoscrizione da parte dell’imputato dell’atto di elezione di domicilio
suddetto. Ed inoltre tale presunzione di conoscenza risulta ulteriormente
avvalorata dalla nomina del difensore di fiducia, presente agli atti,
manoscritta in lingua italiana e recante la sottoscrizione dell’imputato.

4. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Roma, 9 gennaio 2014

contumacia. In tal senso nel provvedimento impugnato viene dato atto che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA