Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 269 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 269 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Cattafi Rosario Pio, n. a Barcellona P.G. il 06/01/1952
contro l’ordinanza della corte d’appello di Messina, emessa in data 05/04/2013;
– letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale, G. Fodaroni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Ritenuto in fatto
1. Il difensore di Rosario Pio Cattafi ricorre per cassazione avvero l’ordinanza
sopra indicata, con cui la Corte d’appello di Messina ha dichiarato l’inammissibilità
della ricusazione proposta nei confronti dei componenti del collegio del Tribunale del
riesame, per avere essi in precedenza, nel corso di procedimento di prevenzione,
emesso valutazioni di merito sulla posizione processuale del Cattafi.

2. Il ricorrente deduce, ex art. 606.1 lett. a), b), c) ed e) c.p.p.:
a) violazione dell’art.178 lett.

c), 121 e 127 c.p.p., per avere la Corte

d’appello deciso sulla ricusazione senza fissare l’udienza ex art. 127 c.p.p.;
b) violazione dell’art.125.3, 111, comma sesto, Cost., 121, 127, 37 e 178
lett. c) c.p.p., per avere la predetta Corte ritenuto inammissibile la memoria
difensiva, depositata ex art. 121 c.p.p., con cui era stata sollevata questione di
costituzionalità;

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Data Udienza: 05/11/2013

c) violazione dell’art.125.3, 124 e 36 c.p.p., per avere i giudici d’appello
omesso di accogliere la ricusazione dei tre giudici che avevano espresso nel decreto
di prevenzione un “deleterio profilo personologico” del Cattafi.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

impugnata) nel criticare la Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto irrituale la
presentazione della memoria ex art. 121 c.p.p., “posto che il deposito di memorie è
consentito solo ove venga fissata l’udienza camerale ex art. 41, comma 3, e 127
c.p.p. sul presupposto dell’ammissibilità della dichiarazione di ricusazione”.
Come espressamente prevede l’art. 121 c.p.p., le parti e i difensori possono
presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella
cancelleria, “in ogni stato e grado del procedimento”.
Trattasi di facoltà valevole in via generale, che – in mancanza di diversa
previsione – si applica anche al procedimento de plano, ripetutamente ritenuto
legittimo in tema di dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di ricusazione
avanzata dall’imputato nei confronti dei componenti il collegio e fondata su motivi
manifestamente infondati.

3. Va, tuttavia, precisato che l’omessa valutazione di memorie difensive non
può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento
impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della
motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano
state espresse le ragioni difensive (Cass. Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo,
Rv. 252713).
In proposito si rileva che la doglianza di mancata acquisizione e valutazione
della memoria difensiva è stata formulata sotto il profilo della mancata
considerazione della questione di costituzionalità dell’art. 37 c.p.p., che invece è
stato espressamente esaminato dall’ordinanza impugnata.
Risulta da essa, infatti, che il ricusante aveva invocato l’applicazione della
sentenza della Corte cost. n. 283/2000, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 37, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che
possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla
responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non

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2. Il ricorrente ha ragione (ma ciò non incide sulla correttezza delle decisione

penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo
soggetto.
Correttamente il Tribunale ha escluso che la situazione invocata dal
ricorrente possa rientrare nella previsione dell’art. 37 c.p.p., nella formulazione del
testo successiva alla ricordata dichiarazione di incostituzionalità, avendo la Corte
costituzionale. espressamente precisato che “la funzione pregiudicata va individuata
in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si
verifichi un pregiudizio per l’imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere

283 del 2000).

4. Nel caso in esame, si osserva, per un verso, che il negativo profilo
“personologico” del Cattafi delineato nel decreto di prevenzione non è pregiudicante
ai fini della penale responsabilità penale e, per altro verso, che la valutazione dei
giudici ricusati riguardava profili cautelari e non era attinente alla responsabilità
penale collegata alla decisione finale della causa (v. Cass. Sez. 6,

n. 47798 del

06/11/2003, Gonella, rv. 228438).

5. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, che appare adeguata, di euro
1000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa
delle ammende.

una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa” (Corte cost., n.

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