Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26899 del 12/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26899 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIONTA ALDO N. IL 18/02/1972
avverso l’ordinanza n. 92/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
MACERATA, del 23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 12/06/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 maggio 2013 il Magistrato di sorveglianza di
Macerata ha rigettato il reclamo proposto da Gionta Aldo, detenuto presso la
Casa circondariale di Ascoli Piceno, avverso la negatagli possibilità, da parte
dell’Amministrazione penitenziaria, di acquistare cibi precotti.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
personalmente l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento, dolendosi della
mancanza di motivazione e dell’omessa risposta alle deduzioni svolte con l’atto di
reclamo, fondate sul riferimento, contenuto nell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230
del 2000, alla consentita disponibilità da parte dei detenuti di “cibi di facile
approntamento”.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, poiché l’ordinanza impugnata non è ricorríbile
per cassazione.
1.1. Secondo i principi di diritto pacificamente riconosciuti a seguito delle
pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 212 del 1997, n. 26 del 1999 e
n. 526 del 2000), la tutela giurisdizionale da parte della magistratura di
sorveglianza è, infatti, assicurata ai detenuti solo in relazione ai provvedimenti e
ai comportamenti dell’amministrazione penitenziaria lesivi di situazioni
soggettive protette.
Ne consegue che solo i reclami rivolti contro atti o comportamenti
dell’amministrazione penitenziaria che ledono diritti della persona detenuta
danno origine a procedimenti che, articolati secondo la procedura di cui all’art.
14-ter Ord. Pen., si concludono con decisioni del magistrato di sorveglianza
munite della forma e del contenuto della giurisdizione e sono, per tale motivo e
in mancanza di espressa previsione di legge in ordine a specifici strumenti di
impugnazione, ricorribili per cassazione.
Le modalità di esplicazione del diritto restano, invece, affidate alle scelte
discrezionali dell’amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di
ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli ovvero
sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede
giurisdizionale.
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2.
1.2. Nel caso di specie, non è stato negato al ricorrente il diritto all’acquisto
dei cibi, ma solo il loro acquisto al di fuori di “quelli inseriti nell’elenco della ditta
fornitrice”, e tale apprezzamento, rientrando nell’ambito delle determinazioni
assumibili in via discrezionale dall’Amministrazione, non è suscettibile di
sindacato giurisdizionale.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e- per i profili di colpa correlati alla irritualità dell’impugnazione- al versamento
equo determinare in mille euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in data 12 giugno 2014
Il Consigliere estensore
Il Pre idente
di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima