Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26898 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 26898 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Rocco Raffaele, nato il 29/11/1977;

Avverso l’ordinanza n. 42/2014 emessa il 15/07/2014 dal G.U.P. del
Tribunale di Avellino;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 11/06/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 16/07/2014, il Tribunale di Avellino, quale
giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena
concessa con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di
Fermo il 22/02/2008, con la quale a Raffaele Rocco era stato applicata la pena di
anni uno e mesi sei di reclusione e 700,00 euro di multa.

cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 665 e 666 cod.
proc. pen.
Si deduceva, in particolare, che il giudice dell’esecuzione aveva violato le
norme che regolano la competenza in materia esecutiva, atteso che l’ultima
condanna in espiazione era stata emessa nei confronti del Rocco dal G.U.P. del
Tribunale di Avellino il 22/02/2014. Ne consegue che disponendo la revoca della
sospensione condizionale della pena nei termini che si sono esaminati, il giudice
dell’esecuzione aveva esercitato un potere decisionale che doveva ritenersi
riservato alla competenza di un altro organo giurisdizionale, determinando una
violazione delle regole in materia di competenza stabilite dall’art. 665 cod. proc.
pen.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento del decreto
impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che la sentenza emessa nei confronti del Rocco
dal Tribunale di Fermo il 22/02/2008, divenuta irrevocabile il 26/03/2008, è
precedente rispetto a quella emessa dal G.U.P. del Tribunale di Avellino il
22/02/2014. Quest’ultima sentenza, a sua volta, veniva riformata, limitatamente
alla determinazione della pena, dalla sentenza emessa Corte di appello di Napoli
il 09/07/2013, divenuta irrevocabile il 23/11/2013, con la quale veniva irrogata
all’esecutato la pena ad anni cinque, mesi due e giorni ventisei di reclusione e
1.004,00 euro di multa.
Ne discende che, come correttamente dedotto dal ricorrente, è alla sentenza
emessa il 22/02/2014 dal G.U.P. del Tribunale di Avellino, organo giurisdizionale
autonomo rispetto al Tribunale di cui fa parte, che occorre fare riferimento per
l’individuazione del giudice dell’esecuzione competente ai sensi dell’art. 665,
comma 2, cod. proc. pen., atteso che la sentenza di appello emessa dalla Corte
2

2. Avverso tale ordinanza Raffaele Rocco ricorreva personalmente per

di appello di Napoli il 09/07/2013, cui secondo il Procuratore generale presso
questa Corte si dovrebbe invece fare riferimento, ha riformato la sentenza di
primo grado limitatamente alla sola determinazione della pena.

2. Ne discende conclusivamente l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata, cui consegue la trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale di
Avellino per quanto di competenza.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
G.U.P. del Tribunale di Avellino per quanto di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’Il giugno 2015.

P.Q.M.

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