Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26896 del 11/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 26896 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Cracolici Domenico, nato il 21/04/1982;
2) Cracolici Francesco, nato il 10/01/1976 (rinunciante);

Avverso l’ordinanza n. 16/2014 emessa il 29/09/2014 dal Tribunale di Vibo
Valentia;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 11/06/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 29/09/2014 il G.I.P. del Tribunale di Vibo
Valentia, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di sospensione della
pena di anni uno e mesi otto di reclusione irrogata a Domenico Cracolici e
Francesco Cracolici, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il
12/01/2012, divenuta irrevocabile il 04/07/2013.
Con l’istanza gli esecutati che avevano dedotto che, per lo stesso titolo di

computato Davide Idà dal Tribunale di Vibo Valentia,veniva emessa sentenza di
non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
A fondamento del provvedimento di rigetto il giudice dell’esecuzione rilevava
che, nel caso di specie, la formazione del giudicato non poteva essere rimessa in
discussione, in applicazione di un principio generale che preclude una tale
soluzione processuale, seppure limitatamente alla quantificazione della pena,
anche nelle ipotesi in cui la stessa costituisse il frutto di un’erronea
determinazione, atteso che, in tal caso, il provvedimento avrebbe dovuto
costituire oggetto di ordinaria impugnazione.

2. Avverso tale ordinanza Domenico Cracolici e Francesco Cracolici, a mezzo
dell’avv. Rocco Domenico Ceravolo, ricorrevano per cassazione, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 673 cod.
proc. pen.
Si deduceva, in particolare, che il giudice si era limitato a richiamare
genericamente il principio dell’intangibilità del giudicato, omettendo ogni
valutazione sulle emergenze del caso concreto imposte dalla giurisprudenza delle
Sezioni unite formatasi sul cosiddetto caso Scoppola contro Italia, di cui si
richiamava l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di
legittimità del 10/09/2010, in conseguenza della quale era intervenuta la
sentenza 18 luglio 2013, n. 210.
Infine, in data 08/06/2015, il difensore di fiducia del ricorrente Francesco
Cracolici depositava rinuncia dell’impugnazione proposta nell’interesse del suo
assistito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Domenico Cracolici e Francesco Cracolici deve
ritenersi per entrambi inammissibile, dovendosi preliminarmente precisare che,

reato, nel diverso procedimento penale attivato nei confronti dell’originario

limitatamente al secondo dei due ricorrenti, la declaratoria adottata consegue
alla rinuncia all’impugnazione depositata in data 08/06/2015.
Fatta questa indispensabile premessa, innanzitutto, occorre soffermarsi
sull’inapplicabilità al caso di specie della giurisprudenza formatasi sulla sentenza
emessa dalla Corte EDU IL 17/09/2009 nel caso Scoppola contro Italia, alla
quale la difesa dei ricorrenti ancorava la richiesta di incidente di esecuzione
proposta nell’interesse di Domenico Cracolici e Francesco Cracolici.
Deve, in proposito, rilevarsi che, sulla scorta di giurisprudenza di

affermare che l’adeguamento del diritto interno ai principi riconducibili alla
Convenzione EDU può essere ricondotto solo ai casi che si trovino in una
situazione sovrapponibile alla fattispecie esaminata dalla Corte EDU nello stesso
caso presupposto. In tale ambito processuale, infatti, si trattava di fare
applicazione della disciplina del giudizio abbreviato sulla base una fattispecie
complessa integrata, nella quale la natura sostanziale del trattamento
sanzionatorio applicato si collegava alle modalità e ai tempi del rito speciale, così
come si era articolato nella concreta vicenda processuale (cfr. Sez. un., n. 34233
del 19/04/2012, dep. 07/09/2012, Giannone, Rv. 252932; Sez. un., n. 34472
del 19/04/2012, dep. 10/09/29012, Ercolano, Rv. 252933).
In questi termini, deve affermarsi l’inapplicabilità del principio discendente
dalla sentenza della Corte EDU intervenuta nel caso Scoppola contro Italia a
tutte quelle ipotesi – come quella in esame – che non sono sovrapponibili, nei
loro elementi essenziali, alla situazione valutata dalla stessa corte
sovranazionale, riguardando tale sovrapponibilità le sole ipotesi di conversione
della pena dell’ergastolo in quella degli anni trenta di reclusione quando il rito
abbreviato sia stato chiesto e ammesso nell’arco temporale compreso tra il
02/01/2000 e il 24/11/2000, nella vigenza dell’art. 30, comma 1, lett. b), della
legge 16 dicembre 1999, n. 479 (cfr. Sez. un., n. 34233 del 19/04/2012, dep.
07/09/2012, Giannone, cit.).
Ne discende conclusivamente che, facendosi riferimento nel caso di specie a
reati non punibili con la pena dell’ergastolo, riconducibili alle ipotesi di cui agli
artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, la richiesta formulata
nell’interesse dei ricorrenti fuoriesce dai parametri tassativi riconducibili alle
pronunzia della Corte EDU che si è richiamata, così come reinterpretata dalla
giurisprudenza di questa Corte.

2. Esclusa l’applicabilità al caso di specie della giurisprudenza formatasi sul
caso Scoppola contro Italia, deve ulteriormente rilevarsi che lo strumento
dell’incidente di esecuzione non può essere utilizzato allo scopo di fare valere vizi
3

legittimità consolidatasi in relazione al caso Scoppola contro Italia, è possibile

afferenti al procedimento di cognizione e alla sentenza che lo ha definito,
ostando a una tale possibilità le regole che disciplinano la formazione del
giudicato penale, che si forma anche nei confronti dei provvedimenti affetti da
nullità assoluta, conformemente al seguente principio di diritto.. «L’incidente di
esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il procedimento
di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che
disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di
provvedimenti affetti da nullità assoluta» (cfr. Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011,

Questo principio, invece, non si estende alle ipotesi di palesi errori materiali
di calcolo nella determinazione della pena, che ne determina l’illegalità, sia pure
limitatamente all’esclusivo profilo della sua quantificazione, conformemente al
seguente principio di diritto: «In sede esecutiva l’illegittimità della pena può
essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista
dall’ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente
il limite legale ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è
stata determinata – salvo che non sia frutto di errore macroscopico – trattandosi
di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della
sentenza» (cfr. Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, dep. 19/09/2013, Villirillo, Rv.
256879).
Ne discende che, in sede di esecuzione, è possibile rilevare l’illegittimità
della pena, ma solo quando la stessa non sia prevista dall’ordinamento giuridico
ovvero risulti eccedente, per specie e per quantità, i limiti edittali, atteso che il
principio di legalità della pena – enunciato esplicitamente dall’art. 1 cod. pen. e
implicitamente dall’art. 25, comma 2, Cost. – informa di sé tutto il sistema
penale e deve ritenersi operante sia in sede di cognizione che in sede di
esecuzione.
Tuttavia, nel caso in esame, non si deduce un’ipotesi di illegalità della pena,
alla quale non può essere assimilata l’erronea valutazione dell’intervenuta

dep. 27/01/2012, Comisso Fiore, Rv. 251862).

prescrizione dei reati per i quali la sanzione era stata irrogata, nei termini
prospettati dai ricorrenti, che può essere emendata esclusivamente nell’ambito
del procedimento di esecuzione. Ne consegue che le doglianze avanzate valutabili per la sola posizione di Domenico Cracolici attesa la rinunzia dell’altro
ricorrente – riguardano circostanze processuali coperte dal giudicato, che non
possono incidere sulla validità e sull’esistenza del titolo esecutivo.
Occorre, dunque, ribadire che le censure processuali proposte avrebbero
dovuto costituire oggetto d’impugnazione ordinaria, impedendo che la sentenza
di merito divenisse irrevocabile, con la conseguenza che l’intervenuta
irrevocabilità preclude ogni possibilità di esame sulle questioni processuali
4

7

rilevanti per il solo Domenico Cracolici – a seguito dell’intervenuta rinuncia
all’impugnazione di Francesco Cracolici – al giudice dell’esecuzione, esorbitando
le stesse dalla sua competenza funzionale.
Non possono, pertanto, non condividersi le conclusioni raggiunte dal
giudice dell’esecuzione laddove afferma che il passaggio in giudicato della
sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 12/01/2012, divenuta
irrevocabile il 04/07/2013, preclude l’accoglimento delle questioni processuali

3. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da Domenico Cracolici e Francesco
Cracolici devono essere dichiarato inammissibili, con la conseguente condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di
esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile
in 500,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 giugno 2015.

proposte dai ricorrenti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA