Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26895 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 26895 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Giudici Pietro Bartolomeo, nato 1’11/02/1952;

Avverso l’ordinanza n. 188/2014 emessa il 18/07/2014 dal G.I.P. del
Tribunale di Brescia;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Aurelio
Galasso, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 11/06/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 18/07/2014 il G.I.P. del Tribunale di Brescia,
quale giudice dell’esecuzione penale, revocava il beneficio della sospensione
condizionale della pena concesso a Piero Bartolomeo Giudici con la sentenza n.
1048/10, emessa dallo stesso Giudice il 22/10/2010, divenuta irrevocabile il
25/11/2011.
Il provvedimento revocatorio in esame veniva giustificato dal fatto che il

beneficio sospensivo che gli era stato concesso, costituito dall’obbligo del
pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, quantificata
in 480.000,00 euro.

2. Avverso tale ordinanza il Giudici, a mezzo del’avv. Paolo Stefano De Zan,
ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in
relazione agli artt. 165 e 168 cod. proc. pen.
Si censuravano, in particolare, le carenze motivazionali del provvedimento
impugnato in ordine alla concreta possibilità che l’esecutato potesse adempiere
al risarcimento del danno, nei termini economici impostigli dalla sentenza
presupposta.
Tale impossibilità era stata dedotta all’udienza del procedimento di
esecuzione svoltasi il 18/07/2014, nel corso della quale il Giudici produceva
documentazione giustificativa del suo inadempimento, costituita dal prospetto
informativo della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia relativo alla sua
posizione debitoria e dagli atti inerenti all’ispezione ipotecaria eseguita nei suoi
confronti, dalla quale emergevano atti di pignoramento sulle sue proprietà
immobiliari, che facevano evincere una situazione di grave sofferenza economica
e debitoria.
Tali

ragioni

processuali

imponevano

l’annullamento dell’ordinanza

impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che, a fronte di una produzione documentale
attestante lo stato di sofferenza economica della posizione imprenditoriale del
Giudici, il giudice dell’esecuzione, al fine di escludere l’impossibilità di adempiere
al risarcimento del danno di 480.000,00 euro prescrittogli nella sentenza
irrevocabile di cui si controverte, avrebbe dovuto compiere una verifica
2

condannato non aveva adempiuto alla condizione alla quale era sottoposto il

preliminare, finalizzata a valutare l’effettività di una situazione di impossibilità di
adempiere a tali obbligazioni.
Nel provvedimento impugnato, invece, ci si limitava a richiamare l’esistenza
di un rapporto lavorativo del Giudici, dal quale si riteneva desumibile la sua
capacità di adempiere all’obbligazione risarcitoria considerata, senza compiere
alcuna valutazione sull’impossibilità di adempimento dedotta dall’esecutato. Ne
consegue che il mancato approfondimento di tale fondamentale profilo valutativo
determina una decisiva carenza motivazionale del provvedimento impugnato,

Giudici ha in corso regolare attività lavorativa di talché non può affermarsi
assoluta impossibilità di adempiere al risarcimento del danno, quantomeno a
livello parziale».
In questa direzione, occorreva valutare l’eventuale incidenza del contratto di
collaborazione professionale sottoscritto dal Giudici il 02/01/2014 sulla
soddisfazione degli obblighi risarcitori, anche in relazione alla circostanza che alla
scadenza del termine per il versamento del risarcimento – individuata nel
29/01/2014 – tale contratto vigeva da meno di un mese. Ne consegue che,
tenuto conto di tali elementi documentali e della complessiva situazione
patrimoniale dell’esecutato, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto specificare
se i corrispettivi eventualmente ricevuti fossero idonei a garantire la
corresponsione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno nella
sentenza irrevocabile presupposta.
Non può non rilevarsi, in ogni caso, che costituisce espressione di un
orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui: «In tema di
sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni,
l’assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice della esecuzione,
impedisce la revoca del beneficio» (cfr. Sez. 1, n. 43095 del 14/10/2013, dep.
25/10/2013, Bullo, Rv. 257587).
Ne discende che il percorso argomentativo seguito nel provvedimento risulta

desumibile dal passaggio, contenuto a pagina 1, nel quale si affermava che «il

carente, omettendo di valutare adeguatamente le deduzione difensive e
riportando l’omissione del Giudici alla sola esistenza di un rapporto lavorativo
dell’obbligato, senza alcun confronto con gli argomenti spesi per accreditare
un’impossibilità assoluta ad adempiere che andavano concretamente soppesati.
A tale conclusioni, dunque, il giudice dell’esecuzione non poteva spingersi, in
quanto doveva essere verificato preliminarmente, come ha correttamente
rilevato il Procuratore Generale nella sua requisitoria, se il prevenuto fosse stato
nelle condizioni di avanzare una qualsivoglia offerta adeguata alle sue condizioni
economiche (cfr. Sez. 3, n. 38345 del 25/06/2013, dep. 18/09/2013, Corsano,
Rv. 256385).
3

t

2. Ne discende conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata,
con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Brescia per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di
Brescia.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’H giugno 2015.

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