Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26893 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 26893 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Di Stefano Roberto, nato 1’08/12/1967;

Avverso l’ordinanza n. 145/2013 emessa il 19/02/2014 dal Tribunale di
Lodi;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Sante
Spinaci, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 11/06/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 19/02/2014 il Tribunale di Lodi, quale giudice
dell’esecuzione penale, rigettava l’istanza di declaratoria di non esecutività
presentata dal condannato Roberto Di Stefano in relazione alla sentenza n.
971/2010 emessa il 16/11/2010 dallo stesso Tribunale, per il reato di cui all’art.
9, comma 2, della legge 23 dicembre 1956, n. 1423, divenuta irrevocabile il
05/07/2011.

Di Stefano chiedeva che gli venisse concessa la restituzione dei termini ai sensi
dell’art. 175 cod. proc. pen., che era stata presentata per proporre impugnazione
avverso la predetta sentenza.

2. Avverso tale ordinanza il Di Stefano, a mezzo dell’avv. Giuseppe Massimo
Cannella, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione agli artt. 164 e 169 cod. proc. pen.
Si deduceva, innanzitutto, l’omessa notifica della citazione in giudizio, atteso
che tale atto introduttivo del procedimento penale non veniva notificato presso il
luogo di residenza estera del Di Stefano, ma, presupposta erroneamente
l’elezione di domicilio effettuata in relazione ad altro procedimento, presso il
difensore d’ufficio, l’avv. Massimo Motta, al quale veniva ulteriormente notificato
l’estratto contumaciale della sentenza emessa all’esito del giudizio della cui
esecutività si controverte.
Si deduceva, inoltre, che il giudice dell’esecuzione aveva ulteriormente
disatteso la richiesta di restituzione dei termini, rilevante ai sensi dell’art. 175
cod. proc. pen., per proporre impugnazione avverso la predetta sentenza, nel
valutare la quale occorreva tenere presente che il Di Stefano era residente
all’estero e che tale condizione anagrafica era conosciuta dall’autorità giudiziaria
procedente nei suoi confronti.
Tali

ragioni

processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza

impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso primo motivo di ricorso è fondato.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che costituisce un dato processuale che andava
sottoposto a controllo quello dal ricorrente rappresentato secondo cui il Di
Stefano, che risiedeva in Belgio, a Maisières, in Rue de L’Agace n. 26, aveva
eletto domicilio a San Giuliano Milanese, in via San Remo n. 13, in un
2

Veniva, inoltre, rigettata la richiesta, presentata in via subordinata, con cui il

procedimento differente da quello in relazione al quale veniva effettuata la
notifica dell’estratto contumaciale, riguardante l’applicazione nei suoi confronti
della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Su tali dati anagrafici e processuali, indispensabili per valutare la fondatezza
dell’istanza proposta nell’interesse del Di Stefano l’ordinanza non si soffermava
adeguatamente, pur essendo stato ritualmente acquisito agli atti il fascicolo del
pubblico ministero n. 3905/08 R.G.N.R. dal quale secondo il ricorrente
emergerebbe la condizione di residenza all’estero dell’esecutato. Da tali atti, in

14/08/2009, aveva richiesto informazioni al Comune di San Giuliano Milanese
sulla posizione anagrafica del Di Stefano, al fine di individuare la sua residenza
effettiva, ottenendo l’indicazione corretta della sua residenza estera.
Ne discende che, nel caso di specie, occorreva anzitutto verificare l’esistenza
nel procedimento di cognizione dell’elezione di domicilio posta dal giudice
dell’esecuzione a fondamento del suo provvedimento di rigetto, non potendo
attribuirsi efficacia in tale sede, conformemente all’orientamento consolidato di
questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 47530 del 02/12/2008, dep. 22/12/2008, Sansone,
Rv. 242076; Sez. 1, n. 5972 del 18/11/2014, dep. 18/02/2015, Fuscà, Rv.
262307), a elezioni effettuate in altri autonomi procedimenti quali sono quelli di
prevenzione, esecuzione e sorveglianza.
E si doveva anche verificare la corrispondenza al vero delle circostanze
dedotte dalla difesa del ricorrente e disattese in sede esecutiva, secondo cui la
condizione di residenza all’estero dell’esecutato era nota all’autorità giudiziaria
già in epoca anteriore alla notifica del decreto di citazione a giudizio e,
nonostante ciò, l’estratto contumaciale della sentenza – che è l’atto che rileva ai
fini del proposto incidente – veniva notificato al difensore d’ufficio dell’esecutato,
in palese violazione della procedura disciplinata dall’art. 169 cod. proc. pen. per
le ipotesi di notifiche eseguite nei confronti degli imputati residenti all’estero.

particolare, emergerebbe che la Procura della Repubblica di Lodi, in data

2. Il secondo motivo di ricorso, che peraltro pure appare fondato non
contenendo il provvedimento impugnato specifica motivazione quanto alla
richiesta di restituzione in termini, deve ritenersi assorbito nella prima doglianza
difensiva, presupponendo l’accertamento della ritualità delle comunicazioni
relative al procedimento di cognizione.

3. Ne discende conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata,
con rinvio al Tribunale di Lodi per nuovo esame.

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P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lodi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’H giugno 2015.

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