Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2689 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2689 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dall’avv. Filippo Tacchi nell’interesse della persona
offesa Milesi Cinzia nata a Domodossola il 20/2/1961 avverso l’ordinanza
di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca
in data 11/2/2013 nel proc. n. 2288/2012 RG NR nei confronti di Lanza
Alessandro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del RG. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Lucca, all’esito dell’udienza in camera di consiglio, ha accolto la
richiesta di archiviazione proposta dal RM. nel procedimento sopra indicato
ei confronti di Lanza Armando.

1

Wit,

Data Udienza: 09/01/2014

2.

Ricorre per Cassazione la persona offesa Milesi Cinzia, per mezzo del

proprio difensore munito di procura speciale, deducendo il seguente
motivo: nullità dell’ordinanza di archiviazione per violazione del diritto al
contraddittorio per non essere state esperite le ulteriori indagini indicate in
sede di opposizione.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile. E’ noto, infatti, alla stregua del costante orientamento di
questa Corte, l’ordinanza di archiviazione è impugnabile solo nei rigorosi
limiti stabiliti dall’art. 409 comma 5 cod. proc. pen., il quale rinvia all’art.
127 comma 5 cod. proc. pen., che sanziona con la nullità la mancata
osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in
camera di consiglio. A ciò consegue che non è mai consentito il ricorso per
cassazione per motivi diversi, come nel caso di specie, attinenti al merito
della notitia criminis o alla mancata assunzione di una prova decisiva,
trattandosi di ipotesi che non rientrano in quelle previste di violazione del
contraddittorio (sez. 6 n. 436 del 5/12/2002, Rv. 223329; sez. 1 n. 9440
del 3/2/2010, Rv. 246779). Nel caso di specie, appunto, il contraddittorio in
ordine alla rilevanza delle indagini proposte con l’atto di opposizione è
stato garantito alla persona offesa attraverso la possibilità di partecipare
all’udienza camerale all’uopo disposta.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art.

ricorso.

616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di
una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della

2

0,_

Cassa delle ammende.

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