Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26888 del 20/02/2017
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26888 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MILLO LUISA nato il 08/05/1965 a CATANIA parte offesa nel procedimento
C/
SANTAPAOLA CARMELO nato il 31/10/1951 a CATANIA
avverso il decreto del 21/10/2014 del GIUDICE DI PACE di CATANI A
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG
Data Udienza: 20/02/2017
FATIO E DIRmO
1. Con il decreto di cui in epigrafe il giudice di pace di Catania disponeva
l’archiviazione del procedimento penale sorto a carico di Santapaola
2. Avverso il suddetto provvedimento, di cui chiede l’annullamento, ha
proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di
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fiducia, avv. Luca Enrico BI asi, del Foro di Catania, la persona offesa,
Millo Luisa, lamentando violazione di legge, in quanto il giudice di pace
ha disposto l’archiviazione del procedimento innanzi indicato senza che
alla
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suddetta
persona
offesa
sia
stata
notificata la
richiesta
di
archiviazione formulata dal pubblico ministero, nonostante che la Millo
avesse espressamente chiesto, nella denuncia -querela depositata il
7.11.2013, di voler essere preventivamente avvisata della richiesta che
fosse stata formulata in tal senso dal pubblico ministero.
2.1. Con requisitoria depositata il 29.11.2016 il sostituto procuratore
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generale
chiede
che
il
ricorso
venga
accolto,
con
conseguente
annullamento del decreto impugnato.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
4. Ed invero, come si evince dagli atti, consultabili dal Collegio, essendo
stato dedotto un error in procedendo, non risulta effettuata la notifica
del relativo avviso alla persona offesa Millo Luisa, che nella denunziaquerela
innanzi
indicata
presentata
Santapaola
Carmelo,
aveva
espressamente dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale
richiesta di archiviazione del procedimento.
Ne consegue, come dedotto dalla ricorrente ed evidenziato dal pubblico
ministero nella sua requisitoria, che il decreto di archiviazione, adottato
in violazione del principio del contraddittorio, è affetto da nullità
insanabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 408, co. 2, 127,
co. 5, 178, lett. c), c.p.p., in quanto la mancata notifica (imposta anche
nel procedimento innanzi al giudice di pace dall’art. 17, co. 2, d.lvo.
28.8.2000, n. 274), traducendosi nell’omesso avviso della richiesta di
Carmelo, in relazione ai reati di cui agli artt. 594 e 612, c.p.
archiviazione alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta, ha privato
la suddetta parte della facoltà di proporre l’opposizione prevista dal
citato art. 17, co. 2, d.lvo. 28.8.2000, n. 274 (cfr., ex pfurimis, Cass.,
sez. V, 13.12.2010, n. 1508, rv. 249085; Cass., sez. V, 10.10.2012, n.
S. Sulla base delle svolte considerazioni l’impugnato decreto va,
pertanto, annullato, senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti
al pubblico ministero presso il tribunale di Catania per l’ulteriore corso
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti
al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pistoia per quanto
di competenza.
Così deciso in Roma il 20.2.2017
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47525, rv. 254075) .
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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