Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26883 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 26883 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Dragutinovic Claudia, nata il 13/12/1987;

Avverso il decreto n. 5853/2014 emesso il 16/07/2014 dal Tribunale di
sorveglianza di Milano;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Enrico
Delehaye, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 26/05/2015

RILEVATO IN FATTO

1.

Con decreto emesso il 16/07/2014 il Presidente del Tribunale di

sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile il reclamo proposto avverso il
decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 13/05/2014, con il
quale era stata parzialmente rigettata l’istanza di liberazione anticipata speciale
proposta nei confronti di Claudia Dragutinovic.
Tale declaratoria di inammissibilità discendeva dalla tardività del reclamo,

proc. pen., siccome depositato oltre il termine perentorio previsto dall’art. 69 bis,
comma 3, Ord. Pen.

2. Avverso tale decreto Claudia Dragutinovic ricorreva per cassazione, a
mezzo dell’avv. Loris Panfili, deducendo violazione di legge, in relazione agli artt.
69 bis, commi 1 e 3, Ord. Pen., 127 cod. proc. pen.
Si deduceva, in particolare, che il provvedimento impugnato non teneva
conto del fatto che, nei confronti del difensore, la notifica non era stata ancora
effettuata, con la conseguenza che i termini perentori di cui all’art. 69

bis,

comma 3, Ord. Pen. non erano ancora decorsi nei suoi riguardi. Ne conseguiva
che il deposito del reclamo da parte del difensore della Dragutinovic, essendo
stato effettuato in data 28/05/2014, veniva presentato in un momento in cui i
suddetti termini non potevano ritenersi decorsi nei suoi confronti, in assenza di
rituale notificazione.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento del provvedimento
impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.
In via preliminare, deve rilevarsi che costituisce un dato processuale
incontroverso quello secondo cui l’avv. Loris Panfili non risultava nominato
presso l’ufficio matricola della Casa circondariale di Como, dove risultava
detenuta Claudia Dragutinovic, per questo procedimento di sorveglianza.
Risulta, infatti, che l’avv. Panfili non era stato nominato in questo
procedimento, pendente davanti al Tribunale di sorveglianza di Milano, ma nel
differente procedimento n. 2014/3319 UDS, pendente davanti al Tribunale di
sorveglianza di Varese.
Ne discende che l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Milano
il 13/05/2014 doveva essere notificata nei confronti della sola Dragutinovic e non
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rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 666, comma 2, 678 cod.

anche nei confronti dell’avv. Panfili, la cui nomina, quale difensore di fiducia
dell’esecutata, non riguardava il presente procedimento di sorveglianza, ma
quello che sopra si è richiamato.
La declaratoria di inammissibilità, pertanto, risulta correttamente adottata
dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, in conseguenza della
tardività del reclamo proposto ex art. 69 bis, comma 3, Ord. Pen. nell’interesse
della Dragutinovic, tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, non era
necessario l’intervento del difensore, con la conseguenza che il giudice

un difensore d’ufficio all’esecutata. Ne consegue ulteriormente che, in tal caso, le
comunicazioni dovevano ritenersi necessariamente limitate ai soggetti
processuali legittimati alla proposizione del reclamo – l’interessato e il pubblico
ministero – dando luogo alla decorrenza del breve termine di dieci giorni,
concesso dalla legge, per la proposizione del gravame (cfr. Sez. 1, n. 21350 del
06/05/208, dep. 28/05/2008, Drago, Rv. 240089).

2. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, congruamente determinabile in 1.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 maggio 2015.

procedente, in mancanza di una nomina fiduciaria, non era tenuto a designare

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