Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2688 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2688 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAIOLA DOMENICO N. IL 25/01/1960
RAIOLA PASQUALE N. IL 03/04/1991
avverso la sentenza n. 22105/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
e
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/11/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 15 luglio 2014 la Corte d’appello di Napoli in parziale riforma della
sentenza del tribunale di Torre Annunziata che il 17 luglio 2013 aveva condannato RAIOLA
Domenico e RAIOLA Pasquale per concorso in rapina aggravata, lesioni e sequestro di persona
in danno di RAIOLA Giuseppe, riduceva la pena inflitta.
Ricorrono per Cassazione con distinti ricorsi gli imputati .
RAIOLA Domenico deduce che la sentenza impugnata è incorsa in violazione o erronea

articolo 624 bis codice penale. Sostiene che nella nozione di privata dimora non rientra il
parcheggio aperto al pubblico gestito dalla parte offesa dove sono avvenuti i fatti .
FtAIOLA Pasquale deduce vizio della motivazione anche per travisamento della prova con
riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla parte offesa

Nel ricorso proposto nell’interesse di RAIOLA Domenico si rinnova la doglianza, già espressa e
disattesa dai giudici di appello, relativa alla contestazione dell’aggravante di cui all’ 624-bis
cod. pen., deducendo che il garage non sarebbe qualificabile come luogo di privata dimora.
Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 628, 3 0 co., n. 3 bis è sufficiente
che la rapina sia commessa in uno dei luoghi previsti dall’art. 624 bis.
Con riguardo a detti luoghi non può che richiamarsi quanto già affermato da questa Corte nella
sentenza n. 22937 del 2012 Rv. 253193 che ha sottolineato come la giurisprudenza di
legittimità aveva già in passato ritenuto che in tema di furto, ai fini della aggravante del fatto
commesso attraverso la introduzione di un luogo “destinato ad abitazione”, secondo la
previsione all’epoca dettata dall’art. 625 c.p., n. 1, il concetto di luogo destinato ad abitazione
comprendesse non soltanto gli ambienti in cui le persone svolgono la loro normale attività, ma
anche quei locali che, come un cortile, pur non essendo adibiti a vera e propria abitazione,
costituiscono parte integrante del luogo abitato, per essere destinati, con carattere di
indispensabile strumentalità, all’attuazione delle esigenze della vita abitativa (Cass., Sez. 2, 16
dicembre 1983, Tomalio). Da ciò l’assunto secondo il quale l’aggravante di cui all’art. 625 c.p.,
n. 1 – nel testo all’epoca vigente – dovesse ritenersi integrata allorché la sottrazione della cosa
fosse stata commessa in un’autorimessa condominiale sottostante un edificio destinato ad
abitazione, anche se la porta di comunicazione era, al momento del fatto, chiusa a chiave
(Cass., Sez. 2, 16 luglio 1980, Bernotti; in epoca più risalente, e per una fattispecie analoga,
v. Cass., Sez. 2, 28 febbraio 1975, Boscarino)). Più di recente, si è affermato che, in tema di
furto, l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 1, doveva reputarsi sussistente anche quando il
reato fosse stato consumato in un locale di immediata pertinenza della abitazione, quale una
autorimessa ad essa adiacente (Cass., Sez. 5, 2 febbraio 2001, Pinto).
Rispetto al modello tracciato dalla “vecchia” aggravante, la nuova previsione dettata dall’art.
624-bis cod. pen. allarga lo spettro dei luoghi specificamente “cautelati,” attraverso la
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applicazione della legge penale in relazione all’articolo 628 comma tre numero tre bis ed

previsione di una fattispecie ad hoc, la quale punisce il furto commesso mediante la
introduzione all’interno di un “edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata
dimora o nelle pertinenze di essa”; in tal modo estendendo il perimetro applicativo della
previsione, in termini sostanzialmente coincidenti con i luoghi tutelati dall’art. 614 cod. pen., e
rispetto ai quali il concetto di “abitazione” è posto in alternativa – evidenziata dalla disgiuntiva
“o” – al più ampio genus dei luoghi di “privata dimora” e delle relative “pertinenze”.
Il tutto, evidentemente, in linea con la ratio ispiratrice della novella, dichiaratamente volta ad
assegnare una più estesa tutela in ordine a fatti commessi in luoghi in cui risulta comunque più

dei beni materiali, possano coniugarsi, non soltanto l’offesa alla sfera domestica ed alla tutela
del domicilio in quanto tale, ma anche – e soprattutto – pericoli per la stessa incolumità di
quanti vi si trovino al momento. Da qui l’assunto secondo il quale ai fini della sussistenza del
delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen., per luogo di privata dimora deve
intendersi qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga, in modo permanente
oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o attività lavorative (Cass.,
Sez. 4, n. 20022 del 16 aprile 2008). E si è pure sottolineato, secondo quanto si è già
precisato, come la nozione di privata dimora sia più ampia di quella di abitazione, in quanto va
riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della
vita privata (Cass., Sez. 5, n. 30957 del 2 luglio 2010).
Nessun dubbio, dunque, che il garage di una abitazione integri tali presupposti, posto, fra
l’altro, che lo stesso comunque risponde ai requisiti della pertinenza del luogo di privata dimora
(Cass. civ., Sez. 2, n. 12855 del 10 giugno 2011).
Il ricorso di RAIOLA Pasquale è del tutto generico, non tenendo conto delle argomentazioni
esposte dalla sentenza impugnata, e prospettando una semplice rilettura del compendio
probatorio, secondo un iter tipicamente inammissibile nel giudizio di legittimità.
E’ costante l’insegnamento per cui l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, perché il sindacato demandato alla Corte di cassazione è
limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della
decisione impugnata, senza possibilità di verificare anche l’intrinseca adeguatezza delle
argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Dai
poteri della Corte di cassazione esule, cioè, ogni possibilità di “rilettura” degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata
al giudice di merito. Infatti la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra alcun vizio di legittimità perché
la Corte di cessazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a
quella compiuta nei precedenti gradi, ma può, e deve, solo saggiare la tenuta logica della
pronuncia portata alla sua cognizione. In altri termini, non è questa la sede dove si deve
stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, con
giustificazione condivisa, qui dovendosi limitare alla verifica se la giustificazione contenuta
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verosimile la presenza di persone, con il correlato pericolo che, al fatto meramente sottrattivo

nella sentenza impugnata sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile
opinabilità di apprezzamento .
In secondo luogo, quando è dedotto il ‘travisamento della prova’, lo spazio che la lettera E
dell’art. 606.1 c.p.p. consente alla “contestazione del merito nell’avvenuto apprezzamento di
una prova” è limitato al caso in cui il dedotto erroneo apprezzamento abbia, se fondato, effetto
determinante/stravolgente.
Nel caso in esame il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle

maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tale modo di
procedere è però inammissibile perché trasformerebbe la Corte nell’ennesimo giudice del fatto
I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 10.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente

dichiarazioni dei testi rispetto a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti

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