Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2688 del 09/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 2688 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) Longo Michele nato a Polistena (RC) il 14/5/1966
2) Tortora Francesco nato a Rosarno (RC) il 5/11/1976
avverso la sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino in data
12/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del RG. che ha chiesto dichiararsi inammissibile í ricorsi.

RITENUTO IN FATTO
1. Michele Longo, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre avverso
la sentenza, in data 12/10/2012, del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Torino, con la quale, gli è stata applicata la pena, concordata
tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni due e mesi sei di reclusione
ed C 1.000,00 di multa per i reati di cui ai capi 9) 110, 624, 625 nn. 2 e 7

1

Data Udienza: 09/01/2014

cod. pen, 11) 110, 490 in relazione agli artt. 476 e 477 cod. pen., 12) 624,
625 n. 7 cod. pen., 13) 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen, 15) 110, 490 in
relazione agli artt. 476 e 477 cod. pen., 18) 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod.
pen., 20) 110, 490 in relazione agli artt. 476 e 477 cod. pen., 26) 110,
624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., 27) 110, 490 in relazione agli artt. 476 e 477
cod. pen., 28) 624, 625 n. 7 cod. pen., 29) 648 bis, 490 in relazione agli
artt. 476 e 477 cod. pen., 30) 473 cod. pen. chiedendone l’annullamento

primo luogo, violazione di legge con riferimento alla disposta confisca,
trattandosi di cose che non risulterebbero servite per la commissione dei
reati. Si duole poi della mancanza di motivazione in ordine alla
determinazione della pena irrogata per il reato ritenuto più grave fra quelli
considerati riuniti dal vincolo della continuazione.

2. Francesco Tortora, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre
avverso la sentenza, in data 12/10/2012, del giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Torino, con la quale, gli è stata applicata la
pena, concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni uno e
mesi sei di reclusione ed C 400,00 di multa per i reati di cui ai capi 18)
110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., 20) 110, 490 in relazione agli artt. 476
e 477 cod. pen., 21) 624, 625 n. 7 cod. pen. 26) 110, 624, 625 nn. 2 e 7
cod. pen., 27) 110, 490 in relazione agli artt. 476 e 477 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione della recidiva reiterata ai
sensi dell’art. 99 comma 4 cod. pen. ed all’assenza di motivazione in ordine
alla mancata esclusione della recidiva medesima.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi

manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo proposto da Longo Michele, come
argomenta il Procuratore Generale, dalla lettura della sentenza impugnata
emerge che la documentazione sequestrata ed oggetto di confisca era
evidentemente finalizzata alla commissione di reati della stessa specie di

2

ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Deduce, in

quelli per i quali si è proceduto, non emergendo dagli atti alcuna altra
ragione idonea a giustificare il possesso da parte del ricorrente della
documentazione in argomento, della quale lo stesso neppure aveva
richiesto la restituzione.
Passando al secondo motivo proposto dal Longo Michele, deve al
riguardo evidenziarsi che nel ricorso per cassazione avverso sentenza che
applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile

ipotesi di pena illegale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Difatti la
richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra
parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta
perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la
correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha
dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese
ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a
sostenere tesi concernenti la congruità della pena o la concessione di
benefici come la sospensione condizionale della pena, in contrasto con
l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute
(Sez. 3 n. 18735 del 27/3/2001, Rv. 219852).
Quanto poi al ricorso proposto da Tortora Francesco, rileva il
Collegio, in adesione al costante orientamento espresso da questa Corte
(sez. 6 n. 16187 del 24/1/2008, Rv. 239641; sez. 6 n. 5027 del 2/2/2012,
Rv. 251791), che la sentenza di patteggiamento non impone al giudice una
specifica motivazione sull’esclusione dell’operatività della recidiva e del
conseguente aumento di pena, in quanto la ratifica dell’accordo presuppone
che egli abbia effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena
definita dalle parti.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1500,00 per ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1500,00 alla Cassa delle

3

Ouz

proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in

ammende.

Roma 9 gennaio 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA