Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2687 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2687 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELSOLE MASSIMILIANO N. IL 03/08/1978
avverso la sentenza n. 1168/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
11/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per :e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. firvi
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Data Udienza: 10/11/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 11 novembre 2013 la corte di appello di Salerno confermava la
sentenza del locale tribunale che il 9 maggio 2013 aveva condannato BELSOLE Massimiliano
per concorso in rapina aggravata.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in :
1. vizio della motivazione per mancato vaglio critico delle dichiarazioni della parte
offesa;

esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Rileva che l’imputato ha agito nella
convinzione che il pagamento della somma pattuita fosse una pretesa legittima non
ostando a tale ricostruzione il carattere di eventuale obbligazione naturale del
rapporto ;
3. omessa pronuncia in ordine alla concedibilità dell’attenuante di cui all’articolo 62
numero 4 codice penale

Il ricorso è inammissibile.
La prima doglianza è formulata in modo assolutamente generico, in violazione di quanto
prescritto dall’art. 581 c.p.p., lett. c). Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di
motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente
esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di
tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di
responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le dichiarazioni della parte offesa risultano
interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con
esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la
conferma delle conclusioni di colpevolezza
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Per la configurazione del delitto di ragion fattasi è necessario che il contenuto del diritto
vantato sia giudizialmente realizzabile che sia, cioè, munito di specifica azione con la quale
rendere operativo il dovere del soggetto obbligato. Non è pertanto configurabile il delitto di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando il preteso diritto non sia azionabile per avere
origine da causa illecita o da obbligazione naturale.( N. 5126 del 1984 Rv. 165476, N. 151
del 1990 Rv. 183005, N. 41453 del 2003 Rv. 227674 N. 39366 del 2007 Rv. 238038, N.
7972 del 2013 Rv. 254995)
Con riguardo al terzo motivo deve osservarsi l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 era stata
richiesta in appello senza alcuna indicazione degli elementi posti a sostegno con riguardo al
reato di rapina essendosi l’appellante limitato ad affermare che la somma richiesta per la
prestazione sessuale sarebbe stata pari ad € 100,00. Non è pertanto annullabile per difetto
1

2. violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina anzichè

di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un
motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero
dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell’imputato
a dolersi della violazione solo quando l’assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia
in astratto suscettibile di accoglimento.( Cass. N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del
1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989 ; Cass Sez. 4 n. 1982/99; Cass Sez. 4 n. 24973/09
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 10.11.2015

delle spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

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