Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2684 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2684 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE STEFANO CARMINE N. IL 03/11/1984
avverso la sentenza n. 3695/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 04_4:p • a t•v-&-g .
che ha concluso per I’ ,e, (c.,,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
(Y71- 9 ry

Data Udienza: 10/11/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 20 dicembre 2013 la corte d’appello di Milano confermava la sentenza del
tribunale di Pavia che il 7 febbraio 2013 aveva condannato DE STEFANO Carmine per truffa.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo:

nullità dell’ordinanza con cui la corte d’appello di Milano aveva rigettato l’istanza di
rinvio avanzata dal difensore per concomitante impegno processuale relativo a soggetto
detenuto;
nullità dell’ordinanza di revoca della prova testimoniale pronunciata dal primo giudice,
ordinanza che è stata confermata dalla corte d’appello. Sostiene che l’ordinanza non
solo è carente di motivazione ma è anche adottata in spregio di quanto stabilito
dall’articolo 495 comma due codice di procedura penale

Con riguardo alla prima doglianza deve rilevarsi che i Giudici del merito hanno valutato il
prospettato impedimento del difensore, ma hanno ritenuto che, trattandosi di (preteso)
impedimento dovuto a concomitanti impegni professionali dell’avvocato, il rinvio non potesse
essere concesso perché la notifica dell’avviso di fissazione della udienza risultava effettuata
molto prima di quella concernente l’impegno professionale asseritamente ostativo alla
partecipazione al dibattimento in appello. In sintesi la Corte territoriale ha ritenuto tardiva
l’istanza di rinvio. Come affermato da questa Corte la tempestività della comunicazione si
ancora al momento in cui il difensore ha notizia della sovrapposizione degli impegni. Il che,
quando l’impedimento deriva da precedente impegno professionale per altro processo, si
determina nella immediatezza della ricezione della comunicazione del nuovo incombente
lavorativo in diverso processo, per il quale viene poi chiesto il rinvio, situazione che non si è
verificata nel caso di specie (Cass. n 17595/2013 , n. 24235 del 2015 Rv. 264130)
Con riguardo alla seconda doglianza deve rilevarsi che all’udienza del 7.2.2013 il Tribunale,
dato atto che la difesa non aveva presentato testi, ritenendo che “alla luce della
documentazione prodotta , appariva superflua la prova testimoniale del P.M.” invitava le parti a
concludere e le parti concludevano come da verbale.
La deduzione contenuta nel secondo motivo di ricorso è tardiva e manifestamente infondata.
Dagli atti di causa (che il Collegio è facoltizzato ad esaminare essendo stato dedotto un vizio
processuale e non motivazionale) emerge che all’udienza del 7.2.2013 il Tribunale, dato atto
che la difesa non aveva presentato testi, ritenendo che “alla luce della documentazione
prodotta , appariva superflua la prova testimoniale del P.M.” invitava le parti a concludere e le
parti concludevano come da verbale. Il giudice ha pertanto revocato una prova richiesta
dall’Accusa ritenendola superflua alla luce delle prove documentali acquisite, la difesa presente
non solo non ha insistito per l’escussione del teste, ma non ha formulato alcuna eccezione
limitandosi a concludere, come richiesto dal giudicante. Deve ricordarsi che questa Corte ha
ritenuto che non sussiste la violazione del dovere di sentire le parti, ex art. 495, 4 0 co.,
1

qualora il giudice ritenga non più necessario acquisire la prova ammessa e non ancora
espletata e le parti, invitate a rassegnare le conclusioni, nulla eccepiscano in ordine alla
completezza dell’istruttoria, in quanto tale invito non è altro che una modalità scelta dal
giudice per sentire le parti in ordine all’andamento e allo sviluppo dell’istruttoria dibattimentale
(C., Sez. V, 27.5.2008,rv 241584). L’ordinanza è stata pertanto emessa in aderenza al dettato
normativo.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali .

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deliberato in Roma il 10.11.2015

P.Q.M.

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