Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2683 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 2683 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCIACCA DARIO N. IL 05/03/1977
avverso la sentenza n. 59/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
28/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
°
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per • e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

e

ia

L

Data Udienza: 10/11/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 28 ottobre 2013 la corte d’appello di Palermo confermava la sentenza del
locale tribunale che il 13 luglio 2012 aveva condannato Sciacca Dario per sostituzione di
persona, truffa aggravata e appropriazione indebita.
Ricorre personalmente per cassazione l’imputato deducendo:
1. vizio di motivazione in relazione all’articolo 485 codice penale. Lamenta che la
responsabilità si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa acriticamente recepite;

2. vizio di motivazione in ordine al reato di cui all’articolo 494 codice. Sostiene che nel
caso di specie la condotta di sostituzione di persona addebitata viene sostanzialmente a
coincidere con la predisposizione dei falsi contratti, circostanza che determina
l’operatività della clausola di riserva contenuta nella disposizione di cui all’articolo 494
codice penale, con la conseguenza che il fatto non può essere punito ai sensi di detta
normativa essendo riconducibile al delitto contro la fede pubblica;
3. vizio della motivazione in relazione all’articolo 640 codice penale e 195 comma quattro
codice procedura penale. Contesta la valutazione delle prove operata dai giudici di
merito e sostiene che le dichiarazioni rese dal maresciallo Coi Giovanni sono de relato
con conseguente inutilizzabilità delle stesse perché rese in violazione dell’articolo 195
comma quattro codice di procedura penale;
4. vizio della motivazione in relazione all’appropriazione indebita dei cellulari. Sostiene che
non vi è prova nè della consegna, né dell’utilizzo degli stessi da parte del ricorrente;
5. vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistente aggravante di cui all’articolo
61 numero 11 codice penale. Sostiene che nel caso in esame nessun rapporto di fiducia
si è instaurato tra le persone offese e l’odierno imputato
6.

vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva di cui all’articolo 99 comma quattro
codice penale considerato che l’imputato non era recidivo al momento della
commissione dei fatti. Rileva che dal casellario giudiziario risulta che il ricorrente è stato
condannato con sentenza passata in giudicato in data 5 gennaio 2008. Considerato che
i fatti contestati sono commessi in data anteriore 3 luglio 5 luglio 2006 il giudice ha
errato nel ritenere sussistente la recidiva contestata. Ritiene irrilevante la
considerazione operata dal giudicante che ha affermato che la recidiva non ha avuto
alcuna conseguenza sanzionatoria perché ritenuta equivalente alla riconosciuta
attenuante di cui all’articolo 62 numero quattro senza tener conto che il riconoscimento
della stessa comporta conseguenze dal punto di vista le ,,, Tg-i-:.=2-^:

7. vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche secondo giudizio di prevalenza;
8. vizio di motivazione con riguardo all’aumento ex art. 81cpv. Lamenta l’eccessività
dell’aumento

1

\Ny

Va preliminarmente rilevato che le doglianze di cui al secondo e al quinto motivo non risultano
avanzate in appello. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato
dall’art. 609 c.p.p., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal
sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso
proposti. Detti motivi – contrassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto” che sorreggono ogni atto d’impugnazione (art. 581 c.p.p.,
comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) – sono funzionali alla delimitazione
dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle relative questioni, con modalità

correlazione con quella dell’art. 606 c.p.p., comma 3 nella parte in cui prevede la non
deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato
disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non
prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in
sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente
sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente
diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con
riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica
giurisdizionale. Detti motivi sono pertanto inammissibili.
I restanti motivi ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed
ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza. In particolare con riguardo alle dichiarazioni rese dal maresciallo Coi la
sentenza impugnata ha dato atto che non si è trattato di investigatore che ha deposto
riportando al dibattimento il contributo di quanto a lui hanno dichiarato le persone esaminate,
ma di teste che ha riferito di esiti di accertamenti da lui fatti, con conseguente inapplicabilità
della disposizione di cui all’articolo 195 comma quattro codice procedura penale, ma ha altresì
evidenziato che la questione doveva ritenersi superata dalla cosiddetta prova di resistenza
degli altri atti processuali, in virtù delle riportate ammissioni dello stesso SCIACCA e delle
dichiarazioni di Riccobono. Così come con riguardo alla doglianza sub 6) la Corte territoriale ha
dato atto che la recidiva è stata riconosciuta stante la presenza di numerosi precedenti penali
non datati, alcuni anche specifici, circostanza che ha impedito anche la concessione delle
circostanze attenuanti generiche.

2

specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in

Il ricorrente lamenta altresì difetto di motivazione in relazione all’aumento di pena fissato per
la continuazione A tale proposito devesi rilevare che nel caso in cui il giudice abbia motivato in
ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento, come nel caso di specie, ai criteri di
cui all’art. 133 c.p., ai precedenti penali anche specifici, che hanno impedito l’applicazione delle
attenuanti generiche non ha l’obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla
quantificazione dell’aumento per continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici
a quelli valevoli per la pena base (cfr. Cass. N. 3034 del 1997 Rv. 209369, N. 11945 del 1999
Rv. 214857, N. 27382 del 2011 Rv. 250465). Comunque nel caso in esame la Corte territoriale

Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 10.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Franco FIA_N
iDANESE
(

ha dato atto che gli aumenti erano così contenuti che non potevano che essere confermati.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA