Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2682 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2682 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUCCHESE GIUSEPPE N. IL 09/06/1984
BRANCATELLI GIUSEPPE N. IL 19/10/1982
avverso la sentenza n. 1293/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
1 /‘24-‘
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. – /Y 3-t •che ha concluso per t” e-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/11/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 17 dicembre 2013 la Corte d’appello di Palermo in parziale riforma della
sentenza del locale tribunale che il 13giugno 2011 aveva condannato LUCCHESE Giuseppe e
BRANCATELLI Giuseppe per concorso in rapina concedeva ad entrambi le attenuanti generiche
in misura equivalente e per l’ effetto riduceva la pena.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
LUCCHESE Giuseppe deduce che la sentenza impugnata è incorsa in vizio della motivazione.

valutazione delle prove. Ritiene che la sentenza si fonda su una motivazione apparente. Rileva
che per ben due volte la persona offesa ha ribadito di non aver riconosciuto nella persona del
LUCCHESE il soggetto che attendeva il presunto aggressore sul motociclo smentendo così il
verbale di ricognizione di persona assunto in sede di indagine. Sostiene inoltre che non
possono essere condivise le argomentazioni dei giudici di merito che hanno sostenuto che le
contrastanti dichiarazioni sarebbero state determinata dalla paura indotta nella persona offesa
attraverso una serie di minacce telefoniche volte a subornare il teste. Ribadisce il contrasto già
rilevato in sede di merito con riguardo al colore del motocicI41 mancato rinvenimento della
refurtiva all’esito della perquisizione personale disposta sull’imputato poco dopo la rapina

BRANCATELLI Giuseppe deduce:
1. vizio della motivazione. Lamenta che la prova si fonda sostanzialmente sull’esito delle
individuazione di persona disposto dagli ufficiali di polizia giudiziaria il 4.11.2006 ed
erroneamente indicato come ricognizione di persona. Sostiene trattarsi di una prova
atipica e doveva essere sottoposta ad un vaglio attento da parte del giudicante.
Lamenta che si è trattato di una individuazione informale avvenuta senza che vi fosse
stato una previa descrizione da parte degli offesi degli autori del reato. Rileva che
l’unico elemento indicato in sentenza al fine di corroborare il quadro accusatorio sono
stati i precedenti specifici;
2. vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio
Il ricorso di LUCCHESE Giuseppe deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso
dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa
non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c),
all’inammissibilità.
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Lamenta che il giudice d’appello non ha dato conto nelle proprie conclusioni dei criteri di

Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza
In particolare deve osservarsi che l’art. 500 c.p.p., comma 4, in riferimento alla fattispecie in
esame, stabilisce che quando, “anche per le circostanze emerse nel dibattimento”, vi sono
“elementi concreti” per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza o minaccia
affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del

dibattimento. Il successivo comma 5 della medesima disposizione prevede che su tale
acquisizione il giudice decide senza ritardo, “svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari,
su richiesta della parte, che può fornire gli “elementi concreti” per ritenere che il testimone è
stato sottoposto a violenza o minaccia.
In proposito questa Corte ha chiarito che a norma dell’art. 500 c.p.p., commi 3, 4 e 5 è
legittimo, ai fini della valutazione della credibilità del testimone, il giudizio comparativo tra
dichiarazioni procedimentali e dichiarazioni dibattimentali divergenti. Le dichiarazioni
testimoniali rese in fase di indagine possono concorrere a formare, ai sensi dell’art. 500 c.p.p.,
comma 4, il legittimo convincimento del giudice e possono dunque essere acquisite e valutate
ai sensi della norma citata, se sia ritenuta la sussistenza di elementi concreti indicativi di subite
pregresse intimidazioni da parte del testimone. A tali conclusioni questa Corte è, per altro,
pervenuta in una fattispecie (del tutto analoga a quella in esame) in cui gli elementi concreti
della intimidazione sono stati desunti dal comportamento processuale del testimone e dalla
incongruità delle sue affermazioni in sede dibattimentale, che avevano trovato supporto nel
verbali di atti di indagine del P.M. o della difesa, non ancora formalmente acquisiti, in
considerazione della libertà delle forme di accertamento consentite al giudice, che non deve
essere confuso con un giudizio incidentale su reati di violenza o minaccia nei confronti di
specifici responsabili (Sez. 1^, n. 37066 del 6-4-2004, rv. 229701).
La giurisprudenza di legittimità ha poi specificato:
– che in tema di testimonianza, nel caso di provata condotta illecita riguardante il testimone,
non è necessario, ai finì della acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni di
segno accusatorio precedentemente rese dall’interessato, che gli atti di intimidazione siano
riferibili all’imputato (sez. 5^, n. 40455 del 22-9-2004, rv. 230215);
– che il procedimento incidentale (diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il
testimone sia stato sottoposto a violenza o minaccia al fine di non deporre o di deporre il falso)
deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere
rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal teste, purché sia
connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno standard probatorio che non
può essere rappresentato dalla prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”, richiesta soltanto

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Pubblico Ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del

per il giudizio di condanna, ma neanche dal semplice sospetto (sez. 6^, n. 26904 del 23-32005, rv. 231860; sez. 4^, n. 7653 del 16-12-2004, rv. 230881);
– che, ai fini della acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell’art. 500 c.p.p.,
comma 4, delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli “elementi concreti” sulla base
dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga
ovvero deponga il falso, da un lato non possono coincidere con gli elementi di prova necessari
per una pronuncia di condanna, dall’altro non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri
sospetti, disancorati da qualunque dato reale, ma devono consistere, secondo parametri

intimidazione subita dal teste, purché connotati da precisione, obiettività e significativítà (sez.
1^, n. 29421 del 9-5-2006, rv. 235103); debbono cioè raggiungere un “quantum” di natura
indiziaria, caratterizzato da plausibilità logica, che, pur senza realizzare la condizione della
certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, possa far presumere la esistenza di una
intimidazione che abbia compromesso la genuinità della deposizione dibattimentale (sez. 6^,
n. 33951 dell’8-7-2005, rv. 232050);
– che in tema di contestazioni nell’esame testimoniale, al fine di valutare gli elementi concreti
per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza o minaccia, l’avverbio “anche”
contenuto nell’art. 500 c.p.p., comma 4 deve intendersi nel senso che le circostanze emerse in
dibattimento possono essere di per sè sufficienti ad integrare la prova richiesta dalla norma,
senza che siano necessari ulteriori elementi di prova (sez. 6″, n. 37112 del 7/6/2004, rv.
230115; n. 31461 del 7-6-2004, rv. 230018). In definitiva, in caso di accertato inquinamento
probatorio il principio di formazione della prova in contraddittorio resta superato, in quanto la
prova testimoniale ha perso le caratteristiche della genuinità e della veridicità che devono
contraddistinguerla.
Questi principi sono stati correttamente applicati dai giudici di merito nella sentenza
impugnata. In particolare, la Corte di merito, dopo avere dettagliatamente spiegato la
incongruità della plateale ritrattazione dell’ Abella in dibattimento in considerazione del
riconoscimentb personale in termini di certezza, in sede di individuazione disposta dalla P.G. e
dei particolari da—bei forniti agli operanti per l’identificazione dei rapinatori, ha dato atto che lo
stesso Abella prima della sua escussione in primo grado aveva riferito di avere ricevuto due
chiamate telefoniche intimidatorie con le quali veniva pressantemente invitato a ritrattare le
accuse già mosse in sede di individuazione svolta davanti agli organi di polizia.
Anche il ricorso di BRANCATELLI deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso
dedotti sono manifestamente infondati, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non
specifici. Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del primo motivo, diretto ad invalidare il
valore probatorio dell’individuazione fotografica e personale, vale la pena di evidenziare che
correttamente i giudici di merito hanno tratto il convincimento della colpevolezza dell’imputato
anche da tali elementi di prova, costituendo essi accertamenti di fatto utilizzabili in virtù dei
principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il
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correnti di ragionevolezza e di persuasività, in fatti sintomatici della violenza o della

ricorso non solo alle cosiddette prove legali, ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché
acquisiti non in violazione di specifici divieti.
I giudici di merito hanno altresì dato atto che la responsabilità si fondava non solo
sull’individuazione ma anche su ulteriori elementi specificatamente indicati ( gli imputati
fermati poco dopo il fatto indossavano gli stessi capi di abbigliamento descritti dalla parte
offesa e secondo quanto indicato dagli operanti coincidevano perfettamente con la descrizione
fornita dal derubato).
Sono quindi insussistenti i vizi di motivazione genericamente denunciati, perché la Corte

convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente
argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Così come l’imputato non può dolersi della mancata motivazione in ordine alla fissazione della
pena quando, come nel caso di specie, il giudice ha indicati in sentenza gli elementi ritenuti
rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di
cui all’art. 133 c.p.
I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 10.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
ranco FIANDANIESE

territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio

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