Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2682 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2682 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Daccò Pierangelo, nato il 20.4.1956, avverso la
ordinanza del Tribunale della Libertà di Milano del 3.9.2013, n. 231. Sentita
la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la
requisitoria del sostituto procuratore generale Elisabetta Cesqui, il quale ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Milano, decidendo sulla
richiesta di riesame presentata nell’interesse di Daccò Pierangelo avverso il
decreto di sequestro preventivo del GIP del medesimo tribunale del
29/7/2013, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione.
Nel ricorso presentato nell’interesse dell’indagato si contesta violazione di
legge in relazione all’art. 324 n. 6 cod. proc. pen. e vizio di motivazione
lamentando che il tribunale avrebbe, con motivazione “scialba e
contraddittoria” erroneamente ritenuto la regolarità della notificazione della
fissazione dell’udienza benché la stessa si fosse perfezionato soltanto in data
2 settembre 2013 per l’udienza tenutasi il giorno successivo: perciò con

Data Udienza: 09/01/2014

violazione del termine legale di tre giorni liberi stabiliti nella norma
richiamata. Si contesta in particolare che il tribunale ha ritenuto valida la
notifica effettuata a mezzo fax semplicemente perché il sistema ha rilasciato
una ricevuta con il termine “ok” benché il fax fosse malfunzionante (a tal
riguardo, il tribunale ha ritenuto sufficiente la dichiarazione dell’incaricato alla
riparazione del fax); e perché il tribunale ha valorizzato il successivo invio di
un telegramma spedito dopo il mezzogiorno di un venerdì e dunque

Si contestano inoltre violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla
mancata notifica del presente procedimento alla società Negua LTD e con
riguardo al mancato accertamento circa l’effettiva titolarità del bene
sottoposto a sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa corte ritiene che in tema di procedimento di riesame, nell’ipotesi in cui
non sia possibile eseguire la notifica dell’avviso dell’udienza all’indagato, l’atto
è validamente notificato, anche a mezzo fax, al difensore, poiché in tale
ipotesi quest’ultimo non svolge il ruolo di domiciliatario dell’indagato ma
riceve la notifica nel ruolo proprio (cfr. Cass. Sez. 5, 12.4.2007, n. 20586).
Come risulta dal provvedimento impugnato, e anche dal ricorso, tale
notificazione ha avuto esito positivo.
Logicamente il tribunale non ha ritenuto comprovato il iamentato difetto di
funzionamento sulla scorta della dicitura riportata nella fattura di intervento
per riparazione del fax in uso allo studio legale, intervento avvenuto il 2
settembre 2013, giacché nella stessa si indica come difetto l’inceppamento e
lo stropicciamento della carta, e nulla si dice circa il mancato ricevimento di
atti benché il punto della questione concernesse esclusivamente la mancata
ricezione dell’avviso. Ne discende la manifesta infondatezza della doglianza.
Allo stesso modo, manifestamente infondato è nel resto il ricorso giacché dalla
lettura dello stesso emerge un evidente e dirimente difetto di correlazione con
il provvedimento impugnato, laddove nel ricorso medesimo nulla si osserva
sulla motivazione di inammissibilità del riesame. Quest’ultima si articola sul
fatto oggettivo di essere stato il gravame contro il decreto di sequestro
preventivo emesso il 4 luglio 2012 dal gip del tribunale milanese già esperito
tempestivamente dal ricorrente nei termini di legge, dando luogo ad un
provvedimento di rigetto.
Certamente, in tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del
“ne bis in idem” è ostativo alla reiterazione della stessa misura solo quando

necessariamente consegnato il successivo lunedì, a termine scaduto.

l’autorità procedente sia chiamata a riesaminare nel merito quegli elementi
che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali
elementi non siano stati valutati (Cass. sez. III, 15.11.2008, n. 43806);
tuttavia a fronte dell’affermazione del tribunale sulla mancata proposizione di
temi nuovi (esclusa la mancata notificazione del provvedimento di sequestro
ad un soggetto terzo, il quale certamente potrebbe ma allo stato non ha
esperito impugnazione alcuna, vizio che, come correttamente affermato dal

esercitato il proprio diritto di impugnativa nel proprio interesse), nulla è
osservato nel ricorso: che pertanto, per l’evidente mancata correlazione con la
motivazione del provvedimento impugnato, si mostra inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si ‘determina equitativamente in Euro 1000.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deliberato il 9.1.2014

tribunale, non può essere lamentato dall’odierno ricorrente che ha già

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