Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26810 del 19/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26810 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Sparti Gioacchino, nato a Catania il 31/5/1995
avverso la ordinanza 14/4/2015 del Tribunale per il riesame di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 12/1/2015, Il Tribunale di Catania, a seguito

di istanza di riesame avanzata nell’interesse di Sparti Gioacchino, indagato
per il reato di rapina, confermava l’ordinanza del Gip di Catania, emessa in
data 1/4/2015, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura
cautelare degli arresti domiciliari.

2.

Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato

sulle circostanza che la rapina era stata perpetrata con il ciclomotore nella

Data Udienza: 19/06/2015

disponibilità dello Sparti e sul riconoscimento di costui da parte dell’agente di
Polizia, libero dal servizio, presente ai fatti.

3.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva adeguata la

misura degli arresti domiciliari.

4.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo

illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del quadro di
gravità indiziaria a carico del prevenuto e violazione di legge in relazione
all’art. 273 cod. proc. pen., dolendosi di incompleta valutazione degli atti a
disposizione del Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

2.

è anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di

questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei
provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,
“l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice
cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e
l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità:
1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato;
2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni
2

difensore di fiducia, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta

rispetto al fine giustificativo del provvedimento”. (Cass. Sez. 6A sent. n.
2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre “Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di
riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a
verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato
argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.

ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del
materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed
esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della
motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità,
quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato,
restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità
della motivazione sulle questioni di fatto”. (Cass. Sez. 1A sent. n. 1700 del
20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

3.

Tanto premesso, per quanto riguarda le censure del ricorrente in

punto di gravità del quadro indiziario, occorre rilevare che il vaglio logico e
puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale per il riesame
non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, ne’
tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente
non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere
profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi
formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell’accertamento del
quadro indiziario, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede
di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione
di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del
merito.

4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una

3

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio

somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C.1.000,00 alla Cassa delle Ammende

Così deciso, il 19 giugno 2015

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