Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26807 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26807 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Canosa Antonietta,
Laviano Lucia,
avverso l’ordinanza 30/4/2014 emessa dal Gip presso il Tribunale di Noia
nel procedimento 1641/14 nei confronti di Felice Lombardi
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, M.Giuseppina Fodaroni , che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 30/04/2014, all’esito dell’udienza camerale, il

Gip presso il Tribunale di Noia disponeva l’archiviazione del procedimento
penale n. 1641/14 Reg.Gip a carico di Felice Lombardi, querelato per il reato
di appropriazione indebita da Canosa Antonietta e Laviano Lucia.
2.

Avverso tale ordinanza propongono ricorso le querelanti, deducendo

violazione di legge per non essere stato notificato alle persone offese
opponenti l’avviso di fissazione dell’udienza camerale; contestano, inoltre, le

Data Udienza: 16/06/2015

conclusioni del Gip in ordine alla ritenuta irrilevanza penale dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità.
2.

Da tempo le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che

dal comma sesto dell’art. 409 cod. proc. pen.; e tali limiti sussistono, quale
che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata.
La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità
previsti dall’art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., legittima il ricorso per
cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di
esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in
camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 24 del 09/06/1995 Cc. (dep. 03/07/1995 ) Rv.
201381).
3.

Nel caso di specie, la nullità derivante dal mancato avviso alle

persone offese, deve ritenersi sanata in quanto non tempestivamente
dedotta dal difensore, che – avvisato – ha partecipato all’udienza camerale.
4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00)
ciascuna.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuna della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 16 giugno 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati

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