Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2680 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2680 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Di Carlo Gerardo, nato il 12.3.1950 avverso la
sentenza del GIP del Tribunale di L’Aquila, del 30.4.2013. Sentita la relazione
della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; lette le conclusioni del
sostituto procuratore generale Nicola Lettieri, sulla inammissibilità dei ricorso.
OSSERVA
Di Carlo Gerardo ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale gli è
stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen. e,
chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice avrebbe commesso
violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. In
particolare, critica che lo stesso, sussunto nella fattispecie della truffa
aggravata, avrebbe invece dovuto ascriversi nelle più lieve fattispecie di cui
all’art. 316 ter c.p. Ulteriore violazione di legge è ravvisata nel mancato
assorbimento in tale ultima fattispecie del contestato delitto di falso.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il
dovere di verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato in
termini non meramente formali, ma sostanziali e specifici, in ordine alla

Data Udienza: 09/01/2014

fattispecie concreta quale emerge dagli atti, essendo tale indagine necessaria
per una corretta valutazione della congruità della pena (Cass. Sez. VI,
14.1.2013,n. 6165).
Nel ricorso non si evidenzia in nessun modo l’errore del giudice nella
qualificazione dei fatti sulla base degli atti del processo; molto diversamente,
il ricorrente prospetta una ricostruzione dei fatti disancorata da ogni
riferimento agli atti. Né l’unico richiamo ad un documento (individuato come

tantomeno il documento in oggetto è allegato al ricorso, che in tal modo viola
il principio di autosufficienza).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, li 9.1.2013
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio
Il
Ant.

iL

dente
posito

doc. n. 6 del 21.12.2011 prot. n. 30230) è correlato agli atti del processo (e

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