Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 268 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 268 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PRINCIPE RAFFAELE N. IL 06/02/1986
avverso l’ordinanza n. 1 .95/2012 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
23/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
-F0 ,tel(?_ 0 /1/411 cke-tat4/sentite le conclusioni del PG Dott. h_
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a,

Udit i difensor Avv

Piot srOPE •

)

Data Udienza: 30/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto di ricorso è l’ordinanza in data 23-3-2012 con la quale il Tribunale del riesame di
Salerno ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Raffaele PRINCIPE avverso il
provvedimento emesso il 22-2-2012 dal Gip del tribunale di quella città, applicativo della
misura cautelare della custodia in carcere con la contestazione provvisoria dei reati di cui
all’art. 416 bis cod. pen. aggravato (capo 3), all’art. 74 dPR 309/1990 (capo 10), all’art. 73

porto illegali di un’arma (capi 4 e 5), e di illegale detenzione e porto di un’altra arma (capo 8).
2. Il provvedimento del tribunale del riesame di Salerno, premessa l’esistenza del gruppo
camorristico creato da Vincenzo Villacaro detto Ciro, Vincenzo D’Andrea, Roberto Capri e
Salvatore Nigro, responsabile dell’omicidio di Donato Stellato, e che aveva come obiettivi reati
contro la persona ed il patrimonio, in particolare imposizione di tangenti ad operatori
commerciali nell’ambito della installazione e gestione di videogiochi, nonché in materia di
stupefacenti -con conseguente creazione di una struttura associativa a ciò finalizzata che
traeva dai proventi di rapine il denaro per l’acquisto della droga-, collocava all’interno di
entrambi i sodalizi, valorizzando gli elementi desumibili dalle intercettazioni telefoniche ed
ambientali e dai contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia, il Principe, con il ruolo di
esecutore materiale dei reati di rapina, in materia di armi e di stupefacenti.
3.Con il ricorso proposto per il tramite del difensore, avv. G. Pastore, l’indagato deduceva
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen.,
evidenziando come, dopo l’arresto in data 9-1-2009 nel possesso di cocaina (150 grammi), e il
patteggiamento della pena in quel procedimento, avesse ottenuto dapprima gli arresti
domiciliari indi la detenzione domiciliare con frequenti permessi per motivi di cura, per poi
terminare l’esecuzione della pena usufruendo di ben 180 giorni di liberazione anticipata (come
da documentazione prodotta, ignorata dal tribunale del riesame), dopo di che non era emerso
alcun elemento da cui potesse dedursi la sua pericolosità, in assenza di qualunque contatto
telefonico o di frequentazione con i coindagati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, relativo esclusivamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, è fondato.
Nel provvedimento, invero, il giudizio di pericolosità dell’indagato risulta ancorato, oltre che
alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ad una serie di elementi attinenti
alle modalità dei fatti, senza però tener conto, con conseguente vizio di motivazione, dei
documenti prodotti dal ricorrente all’udienza dinanzi al tribunale del riesame, relativi all’arresto
del Principe, al patteggiamento della pena, all’attenuazione delle misure cautelari, alla
detenzione domiciliare e alla liberazione anticipata.

2

dPR citato in concorso (capo 11), nonché dei reati di concorso in due rapine e detenzione e

Dati che, riferendosi gli indizi a carico, valorizzati nell’ordinanza, ad epoca precedente
all’arresto – né le ultime acquisizioni info-investigative, evocate dal tribunale a pag. 15, hanno
alcuna attinenza alla posizione del Principe, riguardando, in generale, il perdurare
dell’associazione ai primi del 2012 -, potrebbero rilevare sotto il profilo del superamento della
presunzione sopra richiamata.
Il provvedimento va quindi annullato con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame in

P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.
proc..
Roma 30-11-2012

punto esigenze cautelari.

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