Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 268 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 268 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CERULLO ANTONIO n. 18/7/1965
DI PUORTO MAURIZIO n. 28/10/1962
avverso l’ordinanza n. 1891/2013 del 19/3/2013 del TRIBUNALE DEL
RIESAME DI NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GABRIELE MAZZOTTA
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore di Di Puorto, avv. MARCO CINQUEGRANA, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Napoli con ordinanza del 19 marzo/14 maggio
2013 confermava l’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip del medesimo
Tribunale nei confronti di Di Puorto Maurizio e Cerullo Antonio per il reato di
associazione mafiosa ed estorsione aggravata commessa nei territori di Viareggio
e Caserta nel novembre dicembre 2010. Entrambi erano accusati di essere
inseriti nella banda camorristica denominata dei Casalesi, per conto della quale
portavano a compimento estorsioni nei confronti di imprenditori casertani
operanti in Toscana.
Gli elementi a carico di entrambi i ricorrenti erano rappresentati innanzitutto
dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia che, facendo riferimento ad un
ampio arco temporale, ne indicavano la partecipazione alle attività della predetta
banda criminale e, poi, le intercettazioni di conversazioni che, per il più ristretto

Data Udienza: 17/10/2013


periodo di novembre e dicembre 2010, dimostravano come i due ricorrenti,
unitamente ad alcuni altri soggetti, contattavano degli imprenditori per sottoporli
a pressione estorsive.
Il Tribunale confermava altresì la sussistenza di esigenze cautelari in
concreto sia ritenendo esservi un concreto rischio di recidiva che rammentando
come fosse applicabile la presunzione di cui all’art. 275 3 0 comma cod. proc.
pen. che, pur relativa, non era superata da alcun concreto elemento di segno
contrario; riteneva perciò necessaria la custodia in carcere.

Cerullo e Di Puorto hanno proposto ricorso avverso tale ordinanza.
Ricorso Cerullo
Con riferimento al capo a) afferma l’erronea applicazione dell’art. 192 cod.
proc. pen. e la assoluta mancanza di motivazione in ordine agli argomenti
difensivi di cui alla memoria difensiva prodotta in sede di discussione.
Afferma il ricorso che la gravità degli indizi ” della partecipazione ad un
reato non possono rinvenirsi nella commissione di altro reato”; Premesse talune
valutazioni in tema di chiamata di correo, osserva

“come negli atti a

disposizione del giudicante vi fossero altre 23 chiamate di correo tutte
provenienti da collaboratori intranei al sodalizio e nessuno di questi attinge il
ricorrente nonostante il Cerullo venisse indicato come uomo fidato del
capodan”; rileva inoltre che il “Così come silente è l’impugnato provvedimento
laddove nelle note difensive si censurava l’ordinanza emessa dal Gip che
individuava in ben tre condotte la partecipazione dell’imputato al sodalizio, sulle
quali nessun elemento indiziario si era indicato e/o trovato”.
Con riferimento al capo b) il ricorso sembra contestare il difetto di
motivazione del provvedimento impugnato nonché la assenza di motivazione sul
punto specifico della sussistenza della aggravante di cui all’articolo sette legge
203/91.
Ricorso Di Puorto
Con l’unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione
dell’ordinanza sostenendo che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia
Venosa non sono circostanziate in modo tale da poter “garantire riscontri
esterni”. Rileva la carenza di elementi di riscontro esterno, la inattendibilità delle
dichiarazioni del predetto collaboratore di giustizia laddove fanno riferimento ad
incontri con Reccia Oreste in periodo nel quale questi era detenuto. Infine,
rileva la assenza di elementi che consentano un giudizio prognostico negativo
essendo le condanne risalenti nel tempo.
Con motivi aggiunti il difensore osserva che tale Martino Francesco,
diventato collaboratore di giustizia dopo l’arresto disposto con la medesima

1■

ordinanza di custodia, avrebbe attribuito ad altri la responsabilità per le
estorsioni nel territorio toscano.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Quanto al primo motivo di ricorso del Cerullo, premesso che le
argomentazioni del Tribunale del Resame risultano complessivamente esaustive
rispetto alle questioni poste e qui ribadite dalla difesa, si osserva che i punti
essenziali del ricorso, sopra indicati, consistono in affermazioni irrilevanti ai fini
richiesti. Difatti non si comprende perché la parte affermi che il reato associativo

significativo il dato negativo della assenza in sé di ulteriori prove di accusa
laddove non contesta espressamente la ricostruzione dei fatti in base al
materiale indiziario considerato dal Tribunale. Il secondo motivo presenta un
contenuto generico formulato in modo tale da non consentire di individuare
questioni specifiche cui dare risposta.
Il ricorso di Del Puorto formula doglianze che attengono alla valutazione del
materiale probatorio, contestandone l’apprezzamento da parte del giudice di
merito, attività che è però di sua competenza funzionale, mentre non sono
trattati profili, quali carenza di motivazione od errori logici o contrasto con
specifiche prove, che rientrino nelle diverse competenza del giudice di legittimità.
In tale senso è anche il motivo aggiunto, che chiede una autonoma valutazione
di una asserita prova.
Valutate le ragione della inammissibilità la sanzione pecuniaria va
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 • favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli avvisi ancI4e ai sensi dell’art. 94 comma
1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Roma così deciso il 17 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

non possa essere dimostrato dal compimento di reati fine, nè perché ritenga

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