Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26798 del 19/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26798 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Gjini Armando, nato in Albania il 18/8/1981
Baboci Bashkim, nato in Albania il 20/4/1991
avverso la sentenza 19/11/2013 della Corte d’appello di Firenze, I sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Piero Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per l’imputato Gjini Armando, l’avv. Caterina Calia, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 19/11/2013, la Corte di appello di Firenze

nconfermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Pistoia, in data
28/3/2013, che aveva condannato Gjini Armando e Baboci Bashkim
(assieme ad altri due) alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed

1

Data Udienza: 19/06/2015

€.800,00 di multa ciascuno per i reati di furto aggravato, tentata rapina
impropria e lesioni personali.

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati loro concorsualmente

3.

Avverso tale sentenza propongono un unico ricorso Gjini Armando e

Baboci Bashkim per mezzo del comune difensore di fiducia, sollevando un
unico motivo di gravame con il quale deducono l’illogicità manifesta e la
contraddittorietà della motivazione. Al riguardo la difesa eccepisce che la
ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito in ordine al reato dì
tentata rapina di cui al capo B) è contraddittoria con i dati obiettivi del
tabulato GPS che ha rilevato la posizione dell’autovettura BMW sulla quale
viaggiavano gli imputati. Tali dati escludono che l’autovettura si sia fermata
lungo la via Arcobaleno in prossimità del civico 7, e che dall’autovettura
possano essere discesi Shafloqui e Baboci per introdursi nell’abitazione di
Salvini Luigi e falsificano la ricostruzione operata dagli agenti nel verbale di
arresto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità.

2.

I ricorrenti hanno sollevato le medesime questioni relative

all’interpretazione dei dati forniti dal tabulato dei rilievi GPS sulla marcia
dell’autovettura BMW sulla quale si trovavano in relazione agli accertamenti
della Polizia giudiziaria quale emergono dal verbale d’arresto, in conformità
alle osservazioni della consulenza tecnica di parte versata nel giudizio
d’appello. La Corte d’appello ha preso atto dei dati obiettivi derivanti dai
tracciati del GPS e delle osservazioni del Consulente di parte ed ha fornito
una spiegazione degli eventi che non contrasta con i dati del GPS ed è
compatibile con le informazioni contenute nel verbale d’arresto dei
prevenuti. In proposito la Corte ha osservato che le rilevazioni del GPS

2

—–z_____-

ascritti ed equa la pena inflitta.

intervengono ogni 10 secondi, pertanto non si può escludere che
l’autovettura abbia arrestato la marcia per uno o due secondi per consentire
a Shafloqi e Baboci di scendere dal veicolo e saltare il muro di cinta del
civico 7, proprio nel momento in cui la Polizia si affacciava sulla strada. Tale
ricostruzione rende perfettamente compatibili i riscontri oggettivi del GPS
con le informazioni che emergono dal verbale d’arresto.

Data l’assenza di illogicità evidenti, la motivazione della sentenza

impugnata non si presta ad alcuna censura poiché al giudice di legittimità
resta tuttora preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
preferibili a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale
modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice
del fatto. Di conseguenza le censure dei ricorrenti risultano inammissibili.

4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2015

Il Consig iere estensore

Il Presidente

3.

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