Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26791 del 19/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26791 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Planche Lara Carlos Alejandro, nato a Guantanamo (Cuba) il 6/9/1981
avverso la sentenza 12/11/2014 della Corte d’appello di Brescia, II sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Giovanni Savona che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso; in via subordinata solleva questione di legittimità
costituzionale dell’art. 34, comma 2 cod. proc. pen. in relazione all’art. 111
Cost.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 12/11/2014, la Corte di appello di Brescia, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, in data 3/7/2009,
assolveva Planche Lara Carlos Alejandro, dai reati di furto con destrezza di

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Data Udienza: 19/06/2015

cui al capo 1) e di rapina di cui al capo 8), e rideterminandola la pena per i
residui reati di furto, rapina e lesioni personali, in anni tre mesi sette, giorni
15 di reclusione ed C. 1.400,00 di multa.

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente

sollevando sei motivi di gravame con i quali deduce:
2.1

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in

Al riguardo si duole che il Tribunale abbia rigettato la richiesta di rito
abbreviato condizionata all’espletamento di cinque ricognizioni personali e
che la Corte abbia rigettato la relativa doglianza dell’appellante con
motivazione apodittica.
2.2

Mancata assunzione di una prova decisiva in riferimento al

rigetto della richiesta di ricognizione personale in appello.
2.3

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della

motivazione in riferimento alla condanna per i capi d’imputazione 2, 3, 4 e
5, relativi ai reati in danno di Margnini Marco e Puzzovio Antonio, dolendosi
che la Corte sia pervenuta all’accertamento della penale responsabilità
dell’imputato basandosi unicamente sulle dichiarazioni delle persone offese
e del teste Landolfi.
2.4

Mancanza, contraddittorietà e manifesta

illogicità della

motivazione in riferimento alla condanna per i capi d’imputazione 6 e 7,
relativi ai reati in danno di Galtyan Shoghik, dolendosi che la responsabilità
dell’agente sia stata basata esclusivamente sul riconoscimento fotografico,
malgrado le censure sollevate dalla difesa in ordine alle modalità di
effettuazione.
2.5

Inosservanza di legge in relazione alla mancata esclusione della

recidiva.
2.6

Violazione di legge in relazione alla disposta confisca del denaro

(C.110,00) e della bicicletta appartenenti all’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato soltanto per quanto attiene alle censure relative

alla confisca del denaro sollevate con il sesto motivo. Tutti gli altri motivi
2

riferimento alla richiesta di rito abbreviato ex art. 438, co V, cod. proc. pen.

risultano inammissibili o infondati per le ragioni di seguito esposte.

2.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, le censure non sono

fondate. La Corte d’appello ha confermato il giudizio di non compatibilità
dell’integrazione probatoria richiesta dall’imputato con le finalità di
economia processuale proprie del rito, osservando che la difesa introduceva
con detta istanza domanda di espletare ben cinque ricognizioni di persona

determinato lo “svuotamento” dell’attività d’indagine svolta nella fase
preliminare, comportando, perciò, uno snaturannento del rito. Le
considerazioni della Corte territoriale giustificano pienamente il rigetto della
relativa istanza dell’imputato, essendo frutto di una valutazione di merito
priva di vizi logici e coerente con la giurisprudenza di questa Corte. In
proposito questa Corte ha statuito che è legittimo il rigetto di richiesta di
accesso al rito abbreviato condizionata all’esame di un collaboratore di
giustizia, la cui audizione, debba riferirsi ad una quantità rilevante di
vicende coinvolgenti una pluralità di soggetti, in quanto l’integrazione
probatoria demandata è tale da rendere il giudizio incompatibile con le
esigenze di economia processuale proprie del procedimento speciale (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 6175 del 23/10/2014 Ud. (dep. 11/02/2015 ) Rv.
262386). Ed ancora: è legittimo il diniego di accesso al rito abbreviato
condizionato all’esame di un numero talmente elevato (nella specie, sette)
di testimoni da rendere il rito speciale incompatibile con le esigenze di
economia processuale ed addirittura “diseconomico” rispetto alla durata
ragionevolmente prevedibile del giudizio celebrato nelle forme ordinarie
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28141 del 17/05/2012 Ud. (dep. 13/07/2012 )
Rv. 253163).

3.

E’ infondato anche il secondo motivo con il quale si deduce la

mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento alla richiesta
(anche con l’atto d’appello) ricognizione personale. Secondo la
giurisprudenza di questa Corte, infatti, la ricognizione personale non rientra
nella categoria della prova decisiva, di cui all’art. 606, comma primo, lett.
d) cod. proc. pen., perchè essa è prova aperta ad ogni esito e pertanto non
le si può riconoscere preventivamente efficacia decisiva, e cioè la capacità di
contrastare le acquisizioni processuali contrarie, elidendone l’efficacia e
provocando una decisione contraria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 38883 del

3

che, oltre ad essere incompatibili con la celerità del rito, avrebbero

10/11/2006 Ud. (dep. 23/11/2006) Rv. 235310; Sez. 6, Sentenza n.
43526 del 03/10/2012 Ud. (dep. 09/11/2012) Rv. 253708).

4.

Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili in quanto si risolvono

in censure in fatto, volte a provocare un intervento di questa Corte in
sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni legittimamente
assunte dai giudici del merito. Nel caso di specie, rispetto agli episodi

occorre rilevare che ci troviamo in presenza di una doppia conforme.

5.

In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza appellata e quella

di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si
integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una
sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare
della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di
pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per
relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non
oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4827 del
28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco; Sez. 6, Sentenza n.
11421 del 25/11/1995 (ud. 29/9/1995), Rv. 203073, Baldini). Inoltre, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare
l’annullamento minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione
di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar
luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di
un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè,
obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa
decisione.

6.

In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di

secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo
grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni
aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della
difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi
sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che
avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.

7.

E’ infondato anche il quinto motivo con il quale il ricorrente si duole

4

criminosi in danno di Margnini Marco, Puzzovio Antonio e Galtyan Shoghik,

della mancata esclusione della recidiva in quanto la Corte ha respinto la
relativa richiesta con motivazione specifica e priva di vizi logico-giuridici
articolata sulla valutazione della pericolosità sociale del soggetto, che non
può essere oggetto di diverso apprezzamento in questa sede.

8.

E’ fondato il sesto motivo limitatamente alla confisca del denaro in

sequestro (C.110,00) la qualificazione della somma di denaro come profitto

una mera congettura che non giustifica il provvedimento ablativo.
9.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza

rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, di cui
va ordinata la restituzione all’avente diritto. Rigetto nel resto.

10.

Infine deve essere precisato che è manifestamente infondata

l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 34, 2° comma cod. proc. pen. 10.
sollevata dalla difesa ricorrente in udienza, non essendo stato neppure
precisato sotto quali profili la norma violerebbe l’art. 11 Cost.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della
somma di C.110,00 già in sequestro, confisca che elimina; ordina la
restituzione della predetta somma all’avente diritto.
Rigetta nel resto il ricorso
Così deciso, il 19 giugno 2015

mediato -attraverso la vendita degli oggetti sottratti — dei reato è frutto di

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