Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2679 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2679 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOROSANU ELENA SIMONA N. IL 16/06/1987
avverso l’ordinanza n. 3612/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
29/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/s2krte le conclusioni del PG Dott.
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1″<2. at4:A+• c.a44_ uA A.z.ertate,t Udit i difensor Avv.. O 2tC ekit 44.-Z kAgZ o lizgwAtrerk-g_ Data Udienza: 10/12/2013 1 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile (per tardività) l'appello presentato nell'interesse dell'odierna ricorrente contro la sentenza emessa in data 16 marzo 2011 del Tribunale di Siena, che la aveva dichiarata colpevole di concorso in truffa continuata, condannandola alla pena 2. Contro tale provvedimento, l'imputata (con l'ausilio di un difensore iscritto all'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I - violazione dell'art. 8, comma 4, I. n. 890 del 1982 , dell'art. 1 I. n. 742 del 1969, e degli artt. 582, comma 2, e 583, comma 2 c.p.p. (lamentando che l'atto di appello era stato tempestivamente presentato, essendo stata male individuata dalla Corte di appello la data di presentazione dell'atto di appello). Ha concluso chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti per legge. 3. In data 4 ottobre 2013 è pervenuta la requisitoria scritta del P.G., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. La Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità, per tardività, dell'appello presentato nell'interesse di ELENA SIMONA MOROSANU individuandone il giorno di deposito nel 28 ottobre 2011. ritenuta di giustizia. 2 1.1. In realtà, l'atto di appello era stato spedito in data 20 ottobre 2011 (ed, ai sensi dell'art. 583, comma 3, c.p.p., «L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma»: a nulla rileva, pertanto, che essa risulti pervenuta in data 28 ottobre 2011), ovvero tempestivamente, tenuto conto che il dies a quo del termine di giorni 45 (nella specie applicabile, poiché il Tribunale aveva riservato per il deposito dei motivi, ai sensi dell'art. dalla data della notificazione della sentenza all'imputata (che nella specie si era perfezionata in data 26 luglio 2011, data del ritiro del plico non recapitato, poiché, ai sensi dell'art. 8, comma 4, I. n. 890 del 1982, «La notificazione [effettuata a mezzo posta] si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata (...) ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore», e nella specie la lettera raccomandata era stata spedita in data 20 luglio 2011), e scadeva, pertanto, soltanto il 25 ottobre 2011. 1.2. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, e va, conseguentemente disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio di appello. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio di appello. Così deciso in Roma, udienza camerale 10 dicembre 2013'. 544, comma 3, c.p.p., un termine, peraltro non rispettato) decorreva

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