Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26787 del 16/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26787 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dalla parte civile
Satriani Michele, nato a Potenza il 25/2/1964 in proprio e nella qualità di
legale rappresentante della soc. Socitel S.n.c.,
nei confronti di
Landi Dino, nato a Grottaminarda il 3/7/1947
avverso la sentenza 3/7/2014 della Corte d’appello di Potenza, sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Antonio Gialanella, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio ai soli
effetti civili la sentenza impugnata.
udito per la parte civile Satriani Michele, l’avv. Michele Cimetti che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Angelo Peluso, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 16/06/2015

1.

Con sentenza in data 3/7/2014, la Corte di appello di Potenza, in

riforma della sentenza del Tribunale di Potenza, in data 21/11/2012,
appellata dal PG e dalla parte civile Satriani Michele, assolveva Landi Dino
dal reato di usura a lui ascritto con la formula perchè il fatto non sussiste.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso la parte civile, Satriani

3.1

erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche

di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, eccependo
che, essendo stato superato il tasso soglia per alcuni periodi, l’imputato
non poteva essere assolto con la formula perchè il fatto non sussiste;
3.2

vizio della motivazione per travisamento della prova. Al riguardo

eccepisce che la Corte, alla luce della perizia espletata in appello, ha
ritenuto che nel periodo in cui il Landi era titolare della filiale non si fossero
verificati sforamenti nel tasso soglia, mentre dalla stessa perizia emerge
(come pure si rileva dalla motivazione della Corte) che durante il periodo di
gestione della Filiale da parte del Landi, sono stati applicati tassi usurari
per 7 trimestri.
3.3

Illogicità della motivazione in ordine alle considerazioni in punto

di responsabilità civilistica dell’imputato e dell’Istituto bancario per
l’incameramento di somme non dovute.
3.4

In conclusione il ricorrente chiede che, accertata la

responsabilità dell’imputato ai fini civili, lo stesso venga condannato al
risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile, ovvero che venga
rimosso l’effetto pregiudizievole in sede civile, ai sensi dell’art. 652 cod.
proc. pen., derivante dalla formula assolutaria il fatto non sussiste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

2.

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata è viziata da passaggi manifestamene illogici

e contraddittori, laddove esclude la responsabilità dell’imputato assumendo

2

Michele, sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce:

che nel periodo in cui il medesimo ha svolto le funzioni di direttore della
Filiale del Monte dei Paschi di Siena di Potenza (dal 13 gennaio 1999 al 14
marzo 2001), non si sono verificati sforamenti del tasso soglia nella
relazione di c/c con la snc Socitel dei f.11i Satriani. Tuttavia,
contraddittoriamente, in altra parte della motivazione la Corte afferma che i
tassi applicati dall’Istituto in tutto il periodo di durata del rapporto di conto
corrente sono da ritenersi usurari, ad eccezione dei trimestri, 1,2 e 3 del

durante l’epoca in cui il Landi ha svolto la funzione di direttore della filiale di
Potenza sono stati praticati tassi usurari, essendosi verificato lo sforamento
della soglia. Tale situazione non giustifica l’assoluzione dell’imputato con la
formula perchè il fatto non sussiste; formula che in questo caso
comporterebbe un ingiustificato sbarramento, ex art. 652 cod. proc. pen.,
all’esercizio delle pretese risarcitorie del soggetto danneggiato.

3.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata, senza

rinvio, ai soli effetti civili. Tale pronuncia – in concreto – fa venir meno lo
sbarramento all’azione civile di danno di cui all’art. 652 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti civili.
Così deciso, il 16 giugno 2015

1998, 4 del 2000 e 1°, 2° e 3° del 2001. Ciò significa che per sette trimestri

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA