Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26786 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26786 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Carella Roberto, nato a Taranto 1’1/4/1970
Scarci Nicola, nato a Taranto il 23/3/1962
avverso la sentenza 11/2/2014 della Corte d’appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Antonio Gialanella, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 11/2/2014, la Corte di appello di Lecce, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, in data 16/4/2012,
rettificata l’epoca di commissione del reato di cui all’art. 642 cod. pen. al
21/9/2005, confermava la condanna di Carella Roberto e Scarci Nicola alla
pena (sospesa) di anni uno di reclusione, concedendo ad entrambi gli
imputati l’ulteriore beneficio della non menzione.

1

Data Udienza: 16/06/2015

3.

Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi entrambi gli

imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
4.

Carella Roberto deduce violazione di legge e vizio della motivazione,

nonché la prescrizione del reato.
5.

Scarci Nicola deduce la manifesta illogicità della motivazione, sia in

relazione all’accertamento della penale responsabilità del prevenuto, sia in

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

E’ fondata l’eccezione di prescrizione sollevata con il ricorso proposto

da Carella Roberto. La sentenza impugnata ha determinato l’epoca di
consumazione del reato al 21/9/2005. Di conseguenza, alla data di
pronuncia della sentenza d’appello (11/2/2014) era già maturato il termine
massimo di prescrizione (di anni sette e mesi sei), anche tenendo conto
della sospensione intervenuta nel corso del dibattimento di primo grado per
mesi 4 e giorni 13.

2.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio

per essere il reato, concorsualmente ascritto ad entrambi gli imputati,
estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.

Così deciso, il 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

relazione alla mancata concessione delle generiche.

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