Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26785 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26785 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Bianculli Giacinto, nato a Lecce il 01/03/1948
San Paolo IMI S.p.a. in persona del legale rappresentante, nella qualità di
responsabile civile
avverso la sentenza 13/05/2013 della Corte d’appello di Lecce, II sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Antonio Gialanella, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso del
Bianculli; annullamento senza rinvio della condanna del responsabile civile
al risarcimento del danno; in subordine con rinvio;
udito per la parte civile Camera di Commercio Industria e artigianato di
Lecce, l’avv. Stefano Prontera che ha concluso per l’inammissibilità di
entrambi i ricorsi, depositando sentenza della Corte dei Conti n.1539/2013
e memoria conclusiva;
udito per la parte civile San Paolo IMI S.p.a. l’avv.Viviana Labbruzzo, che
ha concluso riportandosi alle note depositate;

1

Data Udienza: 16/06/2015

udito per il responsabile civile San Paolo IMI S.p.a. l’avv. Luigi Antonio
Paolo Panella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Luigi Rella, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

1.

Con sentenza in data 13/5/2013, la Corte di appello di Lecce, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, in data 30/11/2011,
condannava Bianculli Giacinto ed il responsabile civile IMI San Paolo S.p.a.
al risarcimento del danno nei confronti della parte civile C.C.I.A.A. di Lecce,
da liquidarsi in separata sede, e confermava la condanna ad anni cinque,
mesi quattro di reclusione ed €. 2.000,00 di multa inflitta dal primo giudice
al medesimo Bianculli Giacinto per il reato di riciclaggio di cui al capo D).

3.

Avverso tale sentenza propongono ricorso l’imputato ed il

responsabile civile per mezzo del rispettivi difensori di fiducia.

4.

Bianculli Giacinto, solleva un unico motivo di gravame con il quale

deduce violazione di legge e vizio della motivazione contestando la
qualificazione del fatto come riciclaggio ed eccependo che la condotta
ascritta al Bianculli doveva essere ricondotta nell’alveo del reato di truffa
con la conseguente pronuncia di non doversi procedere per essere il reato
estinto per prescrizione.

5.

San Paolo IMI S.p.a. deduce erronea applicazione della legge penale

in relazione all’art. 185 cod. pen. e 2043 cod. civ., nonché mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Al riguardo deduce che il danno subito dalla Camera di Commercio di Lecce
deriva dalla sottrazione di fondi per circa 18 miliardi di lire effettuata da
Giuseppe Alberti di Catenaya, all’epoca dipendente del Banco di Napoli,
deceduto nelle more del processo. Il fatto ascritto al Bianculli riguardava
fasulle movimentazioni sul conto partite varie del Banco, volte a
mascherare la sottrazione di fondi. Eccepisce quindi la mancanza di nesso

2

RITENUTO IN FATTO

causale fra le operazioni di riciclaggio compiute dal Bianculli ed il danno
subito dalla Camera di Commercio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso di Bianculli Giacinto è inammissibile in quanto

2.

Il ricorrente si limita ad insistere su una pretesa qualificazione del

fatto, ai sensi dell’art. 640 cod. pen., anziché ai sensi dell’art. 648 bis cod.
pen.; tuttavia il ricorrente non tiene conto della compiuta motivazione della
sentenza impugnata al foglio 10, dove si osserva che, nel caso in esame, le
truffe poste in essere dall’Alberti si consumavano mediante la
predisposizione di falsi mandati di pagamento e di false “ordinanze a partite
varie”, documenti che consentivano di perfezionare la distrazione del denaro
e, dunque, di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. Le successive
operazioni di modifica e movimentazione di tali partite varie con la
scomposizione dei totali delle somme indebitamente sottratte, costituivano
condotte necessarie ad impedire che l’ammanco già realizzato fosse
scoperto dagli organi di controllo interno. Di tutta evidenza, quindi, osserva
con congruità la decisione impugnata che la condotta contestata al Bianculli
integrasse la fattispecie di riciclaggio per la quale è intervenuta condanna.
Siffatta motivazione è del tutto coerente con l’insegnamento reiterato di
questa Corte in forza del quale, integra il delitto dì riciclaggio il compimento
di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a
rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o
delle altre utilità. (Fattispecie attinente al versamento da parte dell’imputato
su conti correnti intestati ai propri figli di n. 99 assegni circolari provento di
truffa) (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1422 del 14/12/2012 Ud. (dep.
11/01/2013 ) Rv. 254050).

3.

Per quanto riguarda il ricorso proposto dall’Istituto San Paolo IMI

S.p.a. nella sua qualità di responsabile civile, le censure del ricorrente sono
infondate. Esiste un nesso diretto di causalità fra il danno subito dalla
Camera di Commercio di Lecce per la mancata percezione degli interessi
sulle somme sottratte, e l’attività di riciclaggio (in ipotesi dell’imputato

3

manifestamente infondato.

truffa) commessa dal Bianculli e volta a cancellare le tracce della
sottrazione. Sul punto la Corte d’appello ha motivato specificamente
rilevando che:

«E’ certo che, ai sensi dell’art. 1223 cod. cív., fra la

condotta dell’imputato ed il pregiudizio subito dalla parte civile ricorre il
nesso causale, dovendosi affermare che il danno subito dalla Camera di
Commercio costituisce “conseguenza immediata e diretta” anche della
condotta del Bianculli, nel senso che, in assenza di tale condotta, l’illecito

distratte sarebbero state recuperate>>.

4.

La motivazione della Corte territoriale, priva di vizi logico giuridici e

non contestabile in punto di fatto, individua un preciso nesso causale fra la
perdita degli interessi subita dalla Camera di Commercio sulle somme
oggetto di distrazione, in quanto gli interessi maturano con il decorrere del
tempo e la condotta dal Bianculli, ha consentito il procrastinarsi della
distrazione

delle somma sottratte dal conto corrente della Camera di

Commercio, incidendo, pertanto, direttamente sulla maturazione degli
interessi. Pertanto il ricorso del responsabile civile deve essere rigettato in
quanto infondato.

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento. Il Bianculli, inoltre, deve essere
condannato al pagamento della somma di €.1.000,00 a favore della Cassa
delle Ammende.

6.

Bianculli Giacinto e San Paolo IMI S.p.a. devono essere condannati –

in solido fra loro – alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte
civile Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce,
che si liquidano come da dispositivo.

7.

Bianculli Giacinto, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle

spese del grado sostenute dalla parte civile San Paolo IMI S.p.a., che si
liquidano come da dispositivo.

4

posto in essere dall’Alberti non avrebbe potuto perpetuarsi e le somme

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di Bianculli Giacinto, che condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di €.1.000,00 a favore
della Cassa delle Ammende.
Rigetta il ricorso del responsabile civile San Paolo IMI S.p.a., che condanna
al pagamento delle spese processuali.

rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, che liquida in
complessivi €.5.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
Condanna Bianculli Giacinto alla rifusione delle spese del grado sostenute
dalla parte civile San Paolo IMI S.p.a., che liquida in complessivi
€.3.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.
Così deciso, il 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Condanna Bianculli Giacinto e San Paolo IMI S.p.a. – in solido fra loro – alla

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