Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26784 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26784 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Aldrovandi Matteo, nato a Vigevano il 3/10/1982
avverso la sentenza 2?/05/2014 della Corte d’appello di Milano, sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Antonio Gialanella , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per l’imputato, l’avv. Salvatore Cardarella, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 20/05/2014, la Corte di appello di Milano, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vigevano, in data 23/1/2013,
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Aldrovandi Matteo per i
reati di cui ai capi 1), 2) 3) e 4) perchè estinti per remissione di querela e
rideterminava la pena per i residui capi in mesi sei di reclusione ed C.

1

Data Udienza: 16/06/2015

300,00 di multa.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale
deduce violazione dell’art. 133 cod. pen. dolendosi della mancata
concessione delle generiche con criterio di prevalenza e della dosimetria

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità in quanto manifestamente infondati.

2.

Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla

recidiva ex art. 99, IV comma cod. pen. è insuperabile, ai sensi dell’art. 69,
IV comma cod. pen.

3.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle

diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico
(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre.

4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

5.
2

della pena.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 giugno 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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