Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26781 del 12/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26781 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTORO GIOVANNI N. IL 01/05/1978
avverso la sentenza n. 1090/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 21/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ‘
che ha concluso per ov,tw

e.J: 04 2g

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 12/06/2015

Con sentenza del 21 febbraio 2003, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale
riforma della sentenza pronunciata il 6 dicembre 2010 dal Tribunale della medesima
città nei confronti, fra gli altri, di SANTORO Giovanni, ha, per qual che qui
interessa, assolto l’imputato dai reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. perché il
fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena inflitta per i residui reati di cui agli artt.
494 e 642 cod. pen. in mesi nove di reclusione. In sostanza, all’imputato si è
addebitato di avere, attraverso condotta fraudolenta e falsa documentazione,
coadiuvato da altra persona, ottenuto condizioni di assicurazione per la responsabilità
civile derivante dalla guida di autoveicoli a condizioni più vantaggiose facendo
figurare la propria residenza in zona diversa e con falso certificato di rischio.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta vizio di
motivazione, in quanto la sentenza impugnata avrebbe fatto leva esclusivamente
sull’interesse alla stipula di un contratto di assicurazione a condizioni più favorevoli.
Si lamenta, poi, la eccessività delle spese liquidate in favore della parte civile.
Il ricorso è palesemente inammissibile per totale genericità dei motivi. Le
censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di
ordine generale, senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a
sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, appare dotata di un corredo
motivazionale del tutto congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico
argomentativa. I giudici del doppio grado di merito hanno infatti puntualmente
scandagliato la dinamica delle vicende che hanno visto l’imputato partecipe, ed il cui
ruolo è stato dedotto sulla base di univoche e non contestate circostanze di ordine
logico, solo labilmente contestate dal ricorrente. Nessuna specifica censura è stata poi
formulata in riferimento alla neppure dedotta erroneità dei criteri di liquidazione delle
spese in favore della parte civile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 1 pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle a e
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2015
ere estensore

1 P sidente

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