Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2678 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2678 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARRISICATO CRISTOFARO N. IL 25/07/1961
avverso l’ordinanza n. 9/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/seetite le conclusioni del PG Dott.
421′
e/D
-e i

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Arrisicato Roberto ricorre avverso l’ordinanza della corte d’Appello di Milano che in data 3 luglio
2013 ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta avverso la sentenza
irrevocabile della corte d’appello di Torino del 30.6.2010
Lamenta il ricorrente che non è stata assunta la testimonianza della proprietaria del negozio
“tutto a un euro” della quale non conosce l’identità .
Il ricorso, conformemente alle conclusioni del P.G., va dichiarato inammissibile per manifesta

L’istituto della revisione non si configura come impugnazione tardiva che permette di dedurre
in ogni tempo ciò che nel processo definitamente concluso non è stato rilevato o non è stato
dedotto, bensì costituisce un mezzo “straordinario” di impugnazione, che consente, in casi
tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia
sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. La risoluzione del giudicato,
quindi, non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un’inedita
disamina del deducibile, bensì l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti
nel processo.
Correttamente la corte territoriale ha ritenuto inammissibile il ricorso perchè rifletteva
doglianze tipiche dei mezzi di impugnazione ordinari in quanto i rilievi critici prospettati erano
privi del requisito richiesta a pena di inammissibilità dall’articolo 631 codice penale per cui gli
elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere tali da dimostrare che
condannato deve essere prosciolto, vale dire che la prova per rilevare nel processo di
revisione deve essere decisiva.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga ento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammen e.
Così deliberato in Roma il 7.11.2013

infondatezza

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