Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26778 del 12/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26778 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORINI ANDREA N. IL 12/04/1970
avverso la sentenza n. 4534/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
A;
che ha concluso per n
1W)Attutti

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/06/2015

Con sentenza del 24 settembre 2014, la Corte di appello di Milano, in parziale
riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Voghera il 7 giugno 2010, con la
quale MORINI Andrea era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per
tentata truffa aggravata, ha ridete minato la pena in mesi due di reclusione ed euro
120 di multa sostituendola con la multa di euro 2280, pari a complessivi euro 2.400 di
multa.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale ripropone le stesse censure
già dedotte in appello e motivatamente disattese da quei giudici, sottolineando che
l’imputato avrebbe fornito tutti i dati per il finanziamento relativo alla macchina
agricola, senza tacere alcunché, segnalando la complicazione della normativa
comunitaria e deducendo la sussistenza dell’errore che avrebbe infirmato la
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Non sarebbero integrati poi gli estremi
del tentativo e si lamenta una sorta di reformatio in peius “concettuale”nella
determinazione della pena, e si lamenta vizio di motivazione. Si deduce, infine, la
prescrizione del reato.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto non solamente vengono
prospettati vizi riconducibili esclusivamente a valutazioni di merito, palesemente
eccentriche rispetto all’odierno sindacato di legittimità, ma vengono nella sostanza
riproposti gli stessi argomenti spesi per devolvere i motivi di appello senza una reale
critica alle motivazioni offerte al riguardo dai giudici a quibus, così incorrendo
anche nel vizio di specificità dei motivi stessi. La giurisprudenza di questa Corte è
infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può
ignorare le esplicazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità che
conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., alla
inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2004, Burzotta;
Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. IV, 11 aprile 2001,; Cass.,
Sez. IV, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
Quanto alla commisurazione della pena la stessa è risultata del tutto legale, dal
momento che si è correttamente emendata la erronea valutazione compiuta dai primi
giudici in ordine alla qualificazione come reato autonomo dell’art. 640-bis cod. pen.,
procedendo di conseguenza al corretto scrutinio di bilanciamento e con una sensibile
diminuzione della pena finale.
La inammissibilità del ricorso preclude la prescrizione del reato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di

OSSERVA

una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Il Consigli

stensore

Il re. idente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen6 delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in orna, il 12 giugno 2015

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