Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26777 del 12/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26777 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARLI MARCO N. IL 26/09/1983
avverso la sentenza n. 3682/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. k’ ga2/0
che ha concluso per

hitatulm’Ai;

Udito, per la parte civile, PAvv
Udit i difensor Avv.

— AGuA-74.
.0 —~

Data Udienza: 12/06/2015

Con sentenza del 3 giugno 2014, la Corte di appello di Bologna ha confermato
la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 19 luglio 2010 con la quale
CARLI Marco era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200 di
multa quale imputato del delitto di ricettazione di un contrassegno identificativo di un
ciclomotore — cosiddetto targhino — compendio di furto commesso ai danni di
Cannata Rosa.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale ripropone le stesse
deduzioni già devolute in appello in merito alla assenza del dolo in quanto il
contrassegno sarebbe stato rinvenuto dall’imputato abbandonato e danneggiato. Il
fatto avrebbe dovuto semmai essere qualificato come violazione dell’art., 647 cod.
pen. e dichiarato prescritto. Il reato sarebbe comunque prescritto, in quanto il furto è
stato commesso il 3 maggio 2004; per cui, per il principio del favor rei, deve ritenersi
che la ricettazione sia avvenuta in data successiva e prossima, sicchè il temine di
prescrizione può ritenersi maturato in data antecedente alla pronuncia della sentenza
di appello. Si segnala, infine, che l’imputato è stato condannato per la ipotesi lieve di
ricettazione con la conseguenza – si afferma — che il reato di prescriverebbe in sette
ani e mezzo.
Il motivo di ricorso relativo alla intervenuta prescrizione è fondato. Dalla stessa
sentenza di primo grado emerge infatti pacificamente che il contrassegno oggetto
della ricettazione è stato denunciato come rubato assieme al ciclomotore sul quale era
montato in data 2 maggio 2004. Non emergendo dunque prova certa del momento in
cui l’imputato ne fosse entrato in possesso, ma dovendosi reputare che ciò sia
intervenuto nel periodo compreso tra il furto (2 maggio 2004) ed il momento
dell’accertamento (6 giugno 2004), ne deriva che, dovendosi applicare il criterio di
maggior favore, l’epoca del commesso reato deve essere ragguagliata alla data più
prossima alla consumazione del delitto presupposto. Con la conseguenza che il
termine di prescrizione del delitto di ricettazione era già decorso alla data della
pronuncia della sentenza di appello. Va infatti qui ribadito che, come costantemente
affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che Il momento consumativo del
reato di ricettazione deve essere individuato, ai fini dell’accertamento del termine di
prescrizione ed in caso di mancanza di prova certa, nell’immediata prossimità alla
data di commissione del reato presupposto, in applicazione del principio del favor rei.
(ex plurimis, v. Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010 – dep. 09/02/2010, Gligora, Rv.
246287).
La sentenza impugnata deve pertanto esse fe annullata senza rinvio perché il
reato è estinto per intervenuta prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perc
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2015
Il Consi
estensore

to è estinto per prescrizione.
den e

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