Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26776 del 12/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26776 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPADARO GIORGIO N. IL 07/01/1955
avverso la sentenza n. 3120/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ‘F
che ha concluso per

32,U:

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/06/2015

Con sentenza del 14 novembre 2013, la Corte di appello di Catania ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 12 maggio 2009, con la
quale SPADARO Giorgio era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro
di reclusione (non risulta applicata la pena pecuniaria) quale imputato del delitto di
ricettazione di 18 bovini di provenienza illecita, privi dei bottoni identificativi in
quanto strappati.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, rinnovando nella sostanza
le stesse censure già dedotte in appello e motivatamente disattese dai giudici del
gravame, prospetta la insussistenza del’elemento soggettivo del reato, in quanto
sarebbero stati ritenuti non responsabili i venditori del bestiame e colpevole
l’acquirente, lamenta che un teste abbia riconosciuto solo parzialmente due vitelli
rinvenuto in possesso dell’imputato, e lamenta che non sia stata ravvisata almeno la
contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto il ricorrente oltre che essersi
limitato a rinnovare le stesse censure già devolute ai giudici del gravame, senza
sottoporre ad effettiva critica impugnatoria la motivazione esibita in sede di appello e
così incorrendo nel vizio di specificità dei motivi, prospetta censure che si risolvono
in una critica del merito, del tutto in conferente nella presente sede, posto che i punti
focali della vicenda — univoca ed evidente provenienza illecita del bestiame, privato
dei contrassegni identificativi; numero dei capi; esperienza nel settore dell’imputato;
riconoscimento parziale di un teste; motivata smentita della versione difensiva -hanno formato oggetto di puntuale disamina in sede di gravame, con argomenti del
tutto coerenti e giuridicamente corretti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammen
Così decis m Roma, il 12 giugno 2015
Il Consi

estensore

ento delle spese

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