Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26773 del 12/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26773 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

Data Udienza: 12/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARNALE GIUSEPPE N. IL 25/07/1986
avverso la sentenza n. 9869/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Udit i difensor Avv.

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Con sentenza del 12 febbraio 2014, la Corte di appello di Napoli ha confermato
la sentenza emessa il 21 gennaio 2009 dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione
distaccata di Torre del Greco, con la quale CARNALE Giuseppe era stato condannato
alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 500 di multa quale imputato di
tentata estorsione.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale rinnovando le medesime
censure già dedotte in appello lamenta che nella specie non sia stata ravvisata
l’ipotesi della tentata violenza privata. Si prospetta poi la intervenuta prescrizione del
reato.
La questione relativa alla intervenuta prescrizione è fondata, in quanto nella
specie, la recidiva semplice non poteva determinare un aumento del termine di
prescrizione. Vertendosi, dunque, in tema di tentata estorsione non aggravata – in
ordine alla quale non sussistono, alla luce delle deduzioni ampiamente svolte nel
doppio grado di merito, i presupposti per l’applicazione del capoverso dell’art. 129
cod. proc. pen. — il reato, commesso il 3 maggio 2005, risulta prescritto nel settembre
2013, vale a dire prima della pronuncia della sentenza di appello.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il
reato è estinto per intervenuta prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché 1 reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2015
Il Consig

estensore

OSSERVA

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