Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2677 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2677 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
PATANIA MASSIMILIANO N. IL 02/02/1977
avverso la sentenza n. 1740/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CREMA, del 20/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/untile le conclusioni del PG Dott.
J2…”)/

-2-

c4′

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 20.9.2012, emessa ex art. 444 c.p.p., il Gup del Tribunale di Crema
applicava, nei confronti di Patania Massimiliano, su richiesta delle parti, la pena di anni 3 e
mesi 1 di reclusione per i reati di rapina in concorso e porto di un taglierino .
Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale di Brescia chiedendo l’applicazione della pena
accessoria (imposta dall’art. 29 c.p.) dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e
la condanna al pagamento delle spese processuali

La pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici è dovuta per legge: l’art. 29 c.p. prevede
quando essa sia perpetua (condanna all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore
a cinque anni) e quando temporanea, per la durata prefissa di anni cinque (condanna alla
reclusione per un tempo non inferiore a tre anni). Il caso in esame (con una pena di anni 3 di
reclusione per il reato di rapina ) rientra nella seconda ipotesi prevista dalla legge. Come già
affermato da questa Corte ( In quanto legalmente dovuta, detta pena accessoria potrebbe
essere applicata anche in sede di esecuzione (Cass., 1, sent. n. 45381 del 10/11/04, rv
230129: “L’assoluto automatismo nell’applicazione delle pene accessorie, predeterminate per
legge sia nella specie che nella durata è sottratta, perciò, alla valutazione discrezionale del
giudice, e comporta tra l’altro che, quando alla condanna consegue di diritto una pena
accessoria così dalla legge stabilita, il pubblico ministero ne può chiedere l’applicazione al
giudice dell’esecuzione qualora si sia omesso di provvedere con la sentenza di condanna”). In
egual senso, recente, Cass., 1, sent. n. 1800 del 30/11/12, dep. 15/1/13. A maggior ragione
in questa sede di cognizione e di legittimità.
La giurisprudenza di questa Corte ha anche più volte chiarito che, in tema di patteggiamento di
una pena detentiva superiore ai due anni, all’imputato devono essere necessariamente
applicate le pene accessorie obbligatorie per legge e lo stesso deve essere altresì condannato
alle spese processuali e a quelle eventuali di custodia cautelare (ex multis Cass. Sez. 4^ 14/510/6/2008 n. 23134 Rv. 240304).
Tuttavia l’omissione non comporta l’annullamentoa sentenza impugnata, ma solo la
rettifica di essa ai sensi dell’art. 619 c.p.p., cui questa Corte provvede come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla
pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e a quella della condanna
alle spese, statuizioni che dispone ed applica.
Così deliberato in Roma il 7.11.2013

Il ricorso è fondato.

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