Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26769 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26769 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

Data Udienza: 28/04/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PESCE GERARDO N. IL 30/11/1967
avverso la sentenza n. 5860/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona el Dott. V,
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’AVV
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RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bologna in parziale riforma della sentenza di primo
grado condannava il Pesce alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro
1300 di multa. La Corte respingeva l’eccezione di nullità della reiezione
dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento poichè «non era stata fornita la
prova del momento in cui il difensore era venuto a conoscenza degli impegni

tempestività della richiesta di rinvio».

2.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso il difensore dell’imputato

l’imputato che deduceva:
2.1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; omissione e
manifesta illogicità della motivazione.
Si deduceva la illegittimità della reiezione dell’eccezione relativa alla legittimità
del provvedimento che aveva respinto l’istanza di rinvio per legittimo
impedimento. Nell’atto di appello era stata attestata la regolarità dell’invio
dell’istanza tramite fax e della veridicità dell’esistenza dell’impedimento
conclamata dai timbri apposti dalle cancellerie del Tribunale di Napoli e di Noia;
si ribadiva la priorità dell’interesse del difensore alla partecipazione ai
procedimenti di Noia e Napoli giustificata dal fatto che un processo era con
detenuti mentre l’altro era nella fase della discussione; era stata fornita
giustificazione anche in relazione alla impossibilità di avvalersi di sostituti. Nella
prospettiva del ricorrente il Tribunale aveva ritenuto rilevante la mancata
indicazione della

data in cui il difensore era venuto a conoscenza dei

concomitanti impegni professionali solo

al fine di verificare la legittimità

dell’invio dell’istanza a mezzo fax. La legittimità dell’impedimento dovrebbe
essere indipendente dalla successione cronologica degli impegni professionali, la
cui rilevanza e dunque priorità deve essere valutata in concreto sulla base delle
allegazioni difensive, nel caso di specie esaustive.
2.2. Nullità per violazione dell’art. 178 lett.c) cod. proc. pen. in relazione al
fatto che in seguito mancato accoglimento dell’istanza di rinvio per legittimo
impedimento del difensore non veniva concesso al difensore nominato ai sensi
del comma 4 dell’art. 97 cod. proc. pen. alcun termine a difesa; si rimarcava la
gravità della lesione in quanto la fase processuale in cui era presente il difensore
di ufficio era l’unica nella quale poteva farsi richiesta di accesso ai riti alternativi.
2.3. Inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità in relazione al
dettato normativo dell’art. 552 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
2

professionali dedotti con conseguente impossibilità di procedere alla verifica della

Si deduceva l’indeterminatezza dell’imputazione in relazione al fatto che non
veniva indicati specificamente i comportamenti tenuti dai concorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il motivo di ricorso che denuncia la violazione della disciplina sul legittimo
impedimento è manifestamente infondato. Il collegio condivide l’orientamento

cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno
professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi,
non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell’udienza nella quale
intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un
precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve
accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione
predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha
conoscenza dell’impedimento (Cass. sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Rv.
260579)
Nel caso di specie il ricorrente centra il ricorso sulla

legittimità della

comunicazione a mezzo fax, laddove la reiezione si fonda sulla impossibilità di
verificare la tempestività della stessa, dato che non era stata fornita la prova
del momento in cui il difensore era venuto a conoscenza degli impegni
concorrenti; il che impediva di verificare la tempestività della proposizione della
istanza di rinvio. Si ribadisce che va considerato come “prontamente
comunicato” quelli impedimento che sia reso noto al giudice non appena
conosciuta la contestualità degli impegni professionali (Cass. sez. 6, n. 49759 del
27/11/2012 Rv. 254200). Più specificamente il difensore che chiede il rinvio del
dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento
per concomitante impegno professionale non può limitarsi a documentare la
contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l’attestazione dell’assenza
di un codifensore nell’altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per
le quali non possa farsi sostituire nell’uno o nell’altro dei due processi
contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell’altro
processo, in relazione alla particolare natura dell’attività che deve svolgervi, al
fine di dimostrare che l’ impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie
(Cass. sez. 5, n. 7418 del 06/11/2013, dep 2014 Rv. 259520).
L’impedimento si intende “prontamente” comunicato quando tale comunicazione
avvenga “non appena” conosciuta la contestualità degli impegni professionali
3

secondo cui l’obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto,

(Cass. sez. un. n. 4708 del 27.3.1992, Fogliarli). La Corte di cassazione (Cass.
sez. 1, sent. 6234 del 18.4 27.5.1994, Guastalegname e altri) ha chiarito che è
sufficiente che l’istanza sia proposta “in prossimità” della conoscenza da parte
del difensore della contemporaneità degli impegni professionali. Ciò si verifica
quando, ricevuta la notificazione della fissazione di udienza davanti al giudice
rispetto al quale poi si intende far valere l’impedimento professionale, il difensore
verifichi che per la medesima data ha precedenti impegni di udienza avanti
diversa autorità giudiziaria e ritenga di dover dare ad essi prevalenza. La

momento in cui il difensore ha conoscenza dell’impedimento. Si tratta di un
criterio sufficientemente determinato, che non solo fornisce un’indicazione
concreta di agevole ed omogenea applicazione, ma consente altresì di perseguire
efficacemente lo scopo per cui il requisito della tempestività della comunicazione
è stato previsto, “sia per consentire al giudice a cui è chiesto il rinvio gli
accertamenti eventualmente necessari sia per consentire che l’eventuale rinvio
avvenga in tempo utile per evitare disagi alle altre parti o disfunzioni giudiziarie”.
Infatti, tenuto conto dei termini a comparire e quindi del momento della
notificazione – che costituisce la conoscenza dell’ulteriore concomitante impegno
professionale – rispetto alla data dell’udienza, la pronta segnalazione
dell’impedimento del difensore può consentire al giudice l’anticipazione o la
posticipazione dell’udienza, l’utile controcitazione dei testi, specialmente la
fissazione di altro processo in quel ruolo di udienza. Questa interpretazione,
infine, si pone in piena consonanza con i principi costituzionali della ragionevole
durata dei processi e dell’efficienza della giurisdizione. Pertanto, a fronte di una
notificazione della fissazione di udienza ricevuta diversi giorni prima della
presentazione dell’istanza di differimento questa deve ritenersi intempestiva
(Cass. sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Rv. 260579).
Nel caso di specie veniva dimostrata la validità dei concomitanti impegni
professionali e la impossibilità della sostituzione con altro difensore, ma non la
data della conoscenza dell’impedimento, elemento indispensabile per valutare la
tempestività dell’istanza e dunque la sua ammissibilità.
1.1.2.11 motivo risulta manifestamente infondato anche nella parte in cui svaluta
la rilevanza della valutazione sulla tempestività dell’istanza in relazione al
momento della conoscenza dell’impedimento a favore della valorizzazione della
valutazioni di priorità degli impegni concomitanti che, nella prospettiva
difensiva, dovrebbe prescindere dal dato della conoscenza temporale
dell’impedimento.

4

“prontezza” della comunicazione va pertanto determinata con riferimento al

Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso il requisito della tempestività
dell’istanza risulta indispensabile anche per la giurisprudenza che ha valorizzato
il potere discrezionale del giudice nello scrutinio delle scelte di priorità proposte
dal difensore nell’istanza di rinvio.
Secondo le sezioni unite della Cassazione infatti «la concomitanza dell’impegno
in un altro procedimento può essere riconosciuta quale legittimo impedimento a
comparire in udienza quando siano dimostrate, non solo la esistenza
dell’impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile l’espletamento

deve essere “tempestiva” e motivata, devono a loro volta essere correlate alla
particolare natura della attività cui occorre presenziare ed alla mancanza o
assenza di altro codifensore ed alla impossibilità di avvalersi di un sostituto, a
norma dell’art. 102 cod. proc. pen., sia nel procedimento al quale il difensore
intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta
impossibilità a comparire. Spetta poi al giudice effettuare una valutazione
comparativa dei diversi impegni professionali al fine di contemperare le esigenze
della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente
prevalente quello privilegiato dal difensore. La rilevanza dell’impugno difensivo,
per assumere l’efficacia impeditiva postulata dalla norma, deve quindi assumere
i connotati, non soltanto della assolutezza, ma anche della obiettività, nel senso
che la priorità della esigenza difensiva nel procedimento “pregiudicante” deve
opinio del difensore, ma fondarsi su

trarre alimento, non dalla soggettiva

specifiche circostanze di fatto che consentano di far reputare, per così dire, erga
omnes,

temporalmente “cedevole” l’assistenza difensiva nel procedimento

“pregiudicato”; semprechè non sussistano, ovviamente, contrarie ragioni di
urgenza, che il giudice deve valutare con ponderata delibazione, nel necessario
bilanciamento fra le contrapposte esigenze» (Cass. sez. un. n. 29529 del
25/06/2009, Rv. 244109).
1.2. Manifestamente infondato è anche il motivo che deduce la illegittimità del
diniego del termine a difesa al difensore nominato come sostituto del titolare non
comparso per asserito legittimo impedimento, ritenuto insussistente dal giudice.
Il termine a difesa è, infatti, un diritto che spetta solo al difensore nominato a
causa della cessazione definitiva dall’ufficio del precedente difensore per
rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (Cass. sez. 5 n 4643
del 06/11/2013, dep 2014, Rv. 258715).
La reiezione dell’istanza di legittimo impedimento e la nomina di un sostituto al
difensore non comparso ai sensi del’art. 97 comma 4 cod. proc. pen. in udienza
preliminare in astratto potrebbe incidere sul diritto all’accesso al rito a prova
5

delle funzioni difensive in tale procedimento. E tali ragioni, la cui prospettazione

contratta, tuttavia tale lesione del diritto di difesa, declinato come diritto a
scegliere il percorso processuale più aderente agli interessi dell’imputato, deve
essere inquadrata come nullità generale al regime intermedio; dunque soggiace
al relativo regime e risulta sanata se non eccepita tempestivamente nei modi
indicati dall’art. 182 cod. proc. pen.
Nel caso di specie nessuna eccezione è stata

tuttavia proposta come

correttamente rilevato dalla Corte territoriale.
3. Infine è manifestamente infondato il motivo di ricorso che denuncia la

condotte attribuite agli imputati.
La Corte territoriale evidenzia la sufficiente precisione dell’imputazione che
definisce la condotta illecita nella dimensione concorsuale. In materia di
precisione della contestazione il collegio condivide l’orientamento secondo cui
non sussiste alcuna incertezza sull’imputazione, quando il fatto sia contestato nei
suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo
contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto dì difesa; la contestazione, inoltre,
non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti
quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in
condizione di conoscere in modo ampio l’addebito (Cass. sez. 5, n. 51248 del
05/11/2014, Rv. 261741).
2. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitatívamente in € 1000,00.
3. il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel
grado dalla parte civile B. V. Hego Steel Trading che, tenuto conto della
normativa secondaria che disciplina la materia, liquida in complessivi euro 2000,
oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende nonchè alla
rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile B. V. Hego Steel
Trading che liquida in complessivi euro 2000, oltre IVA, CPA e rimborso spese
forfettario nella misura del 15%.

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carenza di precisione della imputazione nella parte in cui non specifica le singole

Così deciso in Roma, il giorno 28 aprile 2015

Il Presidente

L’estensore

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