Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26768 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26768 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TALIENTO COSIMO N. IL 18/09/1939
avverso la sentenza n. 2048/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
05/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V
che ha concluso per
\

2,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor/Avv.

Data Udienza: 28/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado che
aveva condannato il Taliento Cosimo alla pena di anni due, mesi due di
reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di rapina impropria
consumata ai danni di Ricci Pasquale.

avverso tale sentenza proponevano ricorso personalmente l’imputato

che deduceva:
2.1. vizio di motivazione. Il ricorrente si doleva della mancata considerazione
degli argomenti proposti con l’atto d’appello, con specifico riferimento alla
valutazione de attendibilità delle testimonianze del Ricci e del Bisceglie In
particolare si rimarcava che dall’esame testimoniale del Ricci non era emerso che
il Taliento avesse invitato il conducente ad investire il Ricci, ma che aveva solo
incitato lo stesso ad accellerare ed a non fermarsi.
2.2. Violazione di legge con riferimento all’art. 521 cod. proc pen. Si deduceva
che il fatto emerso in dibattimento era diverso da quello contestato.
2.3. violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. si deduceva che il corretto
inquadramento del fatto doveva essere quello del furto e che «essendo stata
riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.» il fatto avrebbe
dovuto «essere inquadrato nell’ipotesi di furto semplice con conseguente
declaratoria di improcedibilità per difetto di querela».
2.4. Violazione di legge con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti
generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

111 ricorso è manifestamente infondato.
1.111 motivo di ricorso che censura l’apprezzamento delle testimonianze poste
alla base dell’accertamento di responsabilità del Taliento nella dimensione
concorsuale sono manifestamente infondate. La Corte territoriale evidenzia, in
coerenza con quanto dedotto dalla difesa, che dalla progressione processuale
era emerso che l’imputato aveva incitato il correo ad accelerare ed a non
fermarsi senza effettuare alcun esplicito riferimento all’investimento della
persona offesa. Tale condotta è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la
responsabilità concorsuale in considerazione della natura violenta della condotta
di «accelerazione dell’andatura dell’auto nonostante la presenza fisica del Ricci»
che aveva poi condotto all’investimento. Si tratta di un apprezzamento di merito

2

2.

non manifestamente illogico, aderente alle emergenze processuali ed idoneo a
dimostrare la responsabilità concorsuale dell’imputato nel fatto contestato, che
si sottrae al sindacato di legittimità. Il perimetro della giurisdizione di legittimità
è infatti circoscritto alla valutazione delle illogicità manifeste dell’impianto
motivazionale e non consente una rilettura della valenza dimostrativa delle
prove diversa da quella offerta con motivazione plausibile ed aderente alle
emergenze processuali dalla Corte di merito
1.2. La dedotta violazione dell’art. 521 cod.proc.pen è inammissibile in quanto

gli elementi che sarebbero alla base dell’errata contestazione.
1.3. Manifestamente infondato è anche il motivo che deduce la violazione
dell’art. 129 cod. proc. pen. Il ricorrente evoca in modo incongruo un nesso tra
il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen e la necessità di
qualificare il fatto in contestazione come furto piuttosto che come rapina
impropria. Si tratta di una prospettiva interpretativa inedita che non trova
conforto nella dottrina e nella giurisprudenza dato che il riconoscimento di un
fatto circostanziale non ha alcun effetto sulla qualificazione giuridica della
condotta.
1.4. Manifestamente infondato è infine il motivo di ricorso che censura il diniego
del riconoscimento delle attenuanti generiche e la illegittimità del trattamento
sanzionatorio ritenuto eccessivamente gravoso.
La determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio discende da una
valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Al riguardo si condivide
la giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli
aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per
fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione
non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da
sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv.
259142). Il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita
valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’articolo 133 cod. pen., assolve
adeguatamente all’obbligo della motivazione; infatti, tale valutazione rientra
nella sua discrezionalità e non postula un’analitica esposizione dei criteri adottati
per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep.

3

generica. Il ricorrente si limita a dedurre una diversità del fatto senza indicare

26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv
180075).
La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una
valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti
dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice
dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione
alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione
della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non

globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli
specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del
20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n.
117242).
Con specifico riguardo al diniego delle attenuanti generiche il collegio ribadisce il
consolidato orientamento secondo cui nel motivare il diniego della concessione
delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Cass. Sez. 1^
sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994 rv 196880).
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
,t
Così deciso in Roma, il giorno 9,7-aprile 2015

L’estensore

Il Presidente

eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e

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