Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26763 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26763 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIANNINI ANTONIO N. IL 06/11/1976
CUORE ENRICO N. IL 12/05/1970
avverso la sentenza n. 1941/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
03/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \i.
che ha concluso per A.C._ (i;
i aiaL- (AA-i-t.A.,”.
)9, 9■
.;

Udito, per la parte vile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

q;

I.

Data Udienza: 28/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La corte di appello di Ancona in parziale riforma della sentenza appellata
condannava Cuore Enrico alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed
euro 866 di multa e Giannini Antonio alla pena di anni due mesi 10 di
reclusione ed euro 580 di multa per i í reati di rapina e lesioni aggravate.

Giannini che deduceva:
violazione dell’art. 192 comma 2 cod. proc. pen. e difetto ed illogicità della
motivazione. Si deduceva la non univocità del quadro indiziario con
conseguente violazione della regola di valutazione indicata dall’art. 192 cod.
proc. pen. e correlato vizio di motivazione

3. Proponeva ricorso per cassazione direttamente il Cuore che deduceva:
3.1.inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità inutilizzabilità
decadenza o inammissibilità. S deduceva la mancata traduzione dell’imputato
all’udienza camerale svoltasi in Corte d’appello nonostante lo stesso avesse
più volte rappresentato presso l’ufficio matricola

la espressa volontà di

presenziare all’udienza.
3.2.Illogicità della motivazione e violazione dell’art. 533 cod. proc pen.
L’imputato si doleva dello scorretto apprezzamento delle prove, insufficienti per
addivenire all’accertamento di responsabilità

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso del Giannini ed il secondo motivo di ricorso del Cuore

sono

manifestamente infondati in quanto generici.
1.1.Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, che il Collegio condivide,
«per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581
comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la
inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per
escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il “punto” che intende
devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con riferimento alla
motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso
dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata
presso il giudice del gravame» (Cass. Sez. 6^ sent. 13261 del 6.2.2003 dep.
25.3.2003 rv 227195; Cass. sez. Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Rv. 241477;

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del

,

Cass. Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037, Cass. sez. 6, n. 800
06/12/2011, dep. 2012, Rv. 251528).
1.2. Nel caso di specie entrambi i ricorrenti

con i motivi sopra indicati

deducevano la illegittimità della valutazione dell’intero compendio probatorio
offrendo alla Corte di legittimità una critica aspecifica diretta a sostenere la
non colpevolezza dei ricorrenti.
Si tratta di motivi manifestamente infondati in quanto diretti a indurre la
rivalutazione del compendio probatorio, senza l’indicazione di specifiche

raccolte.
1.3. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve
essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma
deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico
argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come
illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od
omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in
carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno
delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
2. Anche il ricorso del Cuore è manifestamente infondato.
2.1.Con riguardo alla doglianza relativa alla mancata traduzione all’udienza
camerale il collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui in
tema di appello, con riferimento alla decisione assunta in camera di consiglio, il
rinvio dell’udienza è possibile in presenza di un legittimo impedimento
dell’imputato quando questi abbia manifestato la volontà di comparire (Cass.
Sez. 1, n. 388 del 25.1.1999 Rv. 215144).
2.2.Nel caso di specie non risulta che la volontà di presenziare all’udienza sia
stata espressa: nel ricorso si fa rinvio generico a dichiarazioni, non meglio
documentate, effettuate presso l’ufficio matricola del carcere.

3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in € 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle
ammende.

questioni in astratto idonee ad incidere la capacità dimostrativa delle prove

Così deciso in Roma, il giorno 28 aprile 2015

Il Presidente

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