Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2676 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2676 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
QUATELA GUIDO N. IL 19/01/1988
avverso l’ordinanza n. 3930/2009 CORTE ASSISE APPELLO di
MILANO, del 09/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
lette/scatite le conclusioni del PG Dott. 07-ca ,l-i
visg-

Uditi difensor Avv.;

2

Data Udienza: 07/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quatela Guido ricorre avverso l’ordinanza della corte d’Appello di Milano che in data 9.2.2012
ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano del
9.6.2008
il ricorso è inammissibile perché tardivo. L’ordinanza della corte d’appello è stata notificata
all’imputato al suo difensore in data 9 luglio 2012. Il ricorso per cassazione è stato presentato
il 6 agosto 2012 quando era già decorso il termine di 15 giorni previsto dall’articolo 585
comma uno lettera a) codice di procedura penale
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen delle spese processuali
e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammend
Così deliberato in Roma il 7.11.2013
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

I

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