Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26758 del 09/03/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26758 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HODENOU MESSAN N. IL 25/02/1988
avverso la sentenza n. 7379/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 09/03/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.ssa
Giuseppina Fodaroni, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio, per
la rideterminazione dell’aumento di pena in continuazione in riferimento all’art.73
co.V dpr 309/90. Rigetto nel resto.

Udito il difensore avv.Pietro A.Roveda che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24.9.2012, la Corte d’Appello di Milano confermava la
decisione di primo grado che, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai
capi F1) G1) e Ni) ( estorsione aggravata, lesioni personali e detenzione di
sostanze stupefacenti di tipo hashish per la vendita) e ricondotto il fatto di
cui al capo Ni) all’ipotesi attenuata di cui al co. 5 dell’art.73 dpr 309/90,
concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante,
aveva condannato Hodenou Messan alla pena di anni tre mesi sei di
reclusione e € 1200,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo, con i
primi due motivi, la contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza d’appello ai sensi dell’art.606, co.1 lett. e c.p.p. in
relazione all’errata ricostruzione e qualificazione dei fatti sub F1) e G1) e sub
Ni) insussistenza dei reati di estorsione e di detenzione di sostanze
stupefacenti ai fini della vendita. Il Messan non conosceva la persona offesa
dal reato, e si è limitato ad accompagnare i correi ai fini di un finanziamento;
egli non era quindi a conoscenza della fonte del debito del Giammanco, e
non ha mai avuto alcun ruolo attivo, di supporto o anche di sostegno
all’attività dello Xhaferaj. Il narrato della parte offesa non è poi attendibile.
Per la ricostruzione e qualificazione fattuale del reato sub Ni) vi sono solo le
dichiarazioni del compagno di scuola Hussein, alle quali erroneamente è

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stata attribuita attendibilità. E con il terzo motivo, lamenta la mancata
concessione dell’ attenuante di cui all’art.114 c.p. e dell’eccessività della pena.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

1.Le doglianze del ricorrente, laddove censurano la congruità

dell’argomentare del giudicante rispetto al giudizio di responsabilità per tutti
i reati ascritti e relativamente al diniego dell’attenuante di cui all’art.114 c.p. e
all’eccessività della pena, sono infondate e non possono pertanto trovare
accoglimento.
La Corte territoriale ha, infatti, risposto esaurientemente a tutti i rilievi
sollevati dalla difesa, e ha illustrato con motivazione ampia ed esente da
evidenti vizi logici le ragioni per le quali è giunta all’affermazione di
responsabilità, all’esito di un approfondimento del quadro probatorio, e degli
elementi che avrebbero potuto essere oggetto di interpretazione alternativa,
in base a un corretto esame del contenuto degli atti processuali e
considerazione del complessivo contesto probatorio, puntualmente descritto
in sentenza.
In riferimento al reato di estorsione, i giudici di merito hanno rilevato,
in primo luogo, che è pacifico che Hodenou Messan si era recato a Rimini con
i fratelli Xhaferaj, Tanzi Savino e Giammanco, da cui Xhaferaj Ervis
intendeva ottenere la somma di euro 3000,00 corrispondente a forniture di
droga non pagate (questo era lo scopo del viaggio di cui il Messan era
consapevole avendo partecipato anche al precedente incontro del 15.4.2010
presso l’abitazione della persona offesa), e in secondo luogo che la dinamica
dell’aggressione ed il ruolo svolto da ogni partecipe è stato riferito e descritto
puntualmente dalla parte lesa, che non aveva alcun interesse ad accusare
Messan, mentre le dichiarazioni degli originari coimputati erano chiaramente
finalizzate a scagionare il più giovane del gruppo, da loro stessi coinvolto
nella vicenda. Circa il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti,
Hussein Youns Ibrahim El Refaide ha riferito in termini univoci di av
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acquistato sostanza stupefacente dall’imputato, almeno una ventina di volte,
pagando euro 10,00 per volta; né Hussein, né lo stesso Messan hanno riferito
di aver messo in comune i soldi per effettuare l’acquisto di sostanze
stupefacenti. La Corte, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi di
logicità, ha rilevato infine come la pena sia stata correttamente determinata
dal tribunale alla luce dei criteri di cui agli artt.133 e 133 bis c.p., e l’entità

sensi dell’art.114 c.p. di minima importanza (il Messan ha consapevolmente
fermato il braccio di un ragazzo aggredito da più persone), sia già stato
correttamente valutato dal primo giudice, unitamente alla giovane età, ai fini
del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla
contestata aggravante, nella massima estensione, così pervenendo alla
riduzione della pena nella misura di un terzo della pena base del più grave
reato di estorsione, già determinata nel minimo edittale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Considerato, peraltro, che nel giudizio di cassazione è rilevabile di
ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, l’illegalità sopravvenuta
della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in
maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi che massimi (v.,
tra le tante, Cass.Sez.IV, Sent. n. 47020/2014 Rv. 260673), in ragione della
novella legislativa dell’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la
sentenza di condanna va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Milano, limitatamente all’aumento di pena stabilito ex art.81 c.p.
per il reato di cui al capo Ni), per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aumen 1\oa di pena concesso
in continuazione ex art.73 co.5 1.stupefacenti e rinvia ad ,1

sezione della

Corte d’Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Rig tt. e resto.
erato, il 9.3.2015.
nte

dell’apporto, sicuramente di secondaria importanza ma non qualificabile ai

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