Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26755 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26755 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dalla parte civile:
– RAIA GIUSEPPINA, n. 2/05/1991 a Napoli

avverso la sentenza del GUP del tribunale di NAPOLI in data 27/10/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. A. Cardino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite, per la parte civile ricorrente, le conclusioni dell’Avv. V. Laudanno, che ha
chiesto accogliersi il ricorso;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 27/10/2014, depositata in data 24/11/2014, il
GUP del tribunale di NAPOLI proscioglieva ex art. 425 cod. proc. pen. Serra
Concetta e Vetere Anna dal reato di cui all’art. 594 cod. pen., per aver in
concorso tra loro offeso Raia Giusi rivolgendole le espressioni “tu non stai bene

denunciare” nonché, la sola Vetere Anna, dal reato di cui all’art. 594 cod. pen.
per aver percosso la predetta persona offesa colpendola al volto con la propria
borsa (fatti contestati come commessi in data 16/11/2011).

2. Ha proposto ricorso RAIA GIUSEPPINA, quale parte civile costituita, a mezzo
del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui
deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari
per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,
sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver il giudice prosciolto
le imputate dai reati loro ascritti con un argomento inidoneo a reggere
logicamente la conclusione; in particolare, il giudice ha ritenuto di addivenire al
proscioglimento in base all’assunto della mancanza sul luogo del fatto di persone
terze non coinvolte, in grado di confermare l’assunto della p.o., sicchè al
dibattimento le parti si sarebbero limitate ad accusarsi reciprocamente ribadendo
le opposte ragioni; tale affermazione viene censurata dalla ricorrente parte civile
osservando come il tribunale ben avrebbe potuto vagliare l’attendibilità del
racconto della Raia, superando il prevedibile racconto alternativo dei fatti che
ogni imputato è libero di fare; la motivazione presterebbe, pertanto, il fianco al
vizio denunciato.

3. Con memoria scritta depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data
26/05/2015, le imputate Serra Concetta e Vetere Anna hanno chiesto rigettarsi il
ricorso, sostenendo che la ricorrente parte civile si sarebbe limitata a contestare
genericamente l’illogicità e la carenza motivazionale dell’impugnata sentenza,
senza offrire alcuna argomentazione a sostegno delle proprie censure.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

con la testa, siete gente di merda, hai inventato tutto e se sei buona ci devi

4. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

5. Alcune considerazioni di ordine sistematico s’impongono prima di procedere
all’esame delle censure sopra riportate.
Sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell’avviso che all’udienza preliminare
debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun

e strutturare l’udienza preliminare, quale oggi si presenta, all’esito
dell’evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l’ampliamento dei
poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell’udienza preliminare) è quello di
evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l’innocenza
dell’imputato.
Di tal che, il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non
luogo a procedere nei confronti dell’imputato solo in presenza di una situazione
di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall’acquisizione di
nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio
probatorio già acquisito; e ciò anche quando, come prevede espressamente l’art.
425 c.p.p., comma 3, “gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o
comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”: tale disposizione è la
conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non
è l’innocenza, bensì – dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti
o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a
rimanere tali nell’eventualità del dibattimento) – l’impossibilità di sostenere
l’accusa in giudizio. Insomma, il provvedimento ai sensi dell’art. 425 c.p.p., pur
motivato sommariamente, in effetti assume natura di sentenza sol perchè la
valutazione dopo il contraddittorio svolto in udienza preliminare è difforme da
quella del pubblico ministero, ed implica assunzione del giudice della scelta
d’inibire allo stato l’esercizio dell’azione penale contro l’imputato, salvo
potenziale revoca.

6. Pertanto, a fronte del ricorso, va tenuto in conto che il controllo di questa
Corte sulla sentenza non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti
dal P.M., bensì solo la giustificazione resa dal giudice nel valutarli.
Quindi l’unico controllo, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
consentito in sede di legittimità, della motivazione della decisione negativa del
processo, qual è la “sentenza di non luogo a procedere”, concerne la
riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli
elementi acquisiti dal pubblico ministero (Sez. 6, n. 20207 del 26/04/2012 – dep.
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dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il legislatore a disegnare

25/05/2012, P.C. in proc. Broccio e altri, Rv. 252719; Sez. 6, n. 35668 del
28/03/2013 – dep. 28/08/2013, Abbamonte e altri, Rv. 256605; Sez. 2, n. 5669
del 28/01/2014 – dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Schiaffino e altri, Rv. 258211).
Diversamente, si giunge ad attribuire al giudice di legittimità un compito in
effetti di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da

7. Il caso in esame è, peraltro, paradigmatico.
Ed infatti, il giudice dell’udienza preliminare, dopo aver proceduto sinteticamente
a richiamare gli elementi di prova acquisiti in fase di indagini preliminari, ha
prosciolto le due imputate sottolineando come, proprio il clima e la progressione
degli eventi per cui è causa, la mancanza di persone terze coinvolte in grado di
confermare il contenuto della querela con riferimento agli episodi per cui si
procede il tempo trascorso rispetto ai fatti, comporterebbe che in un eventuale
dibattimento le parti si limiterebbero verosimilmente ad accusarsi
reciprocamente, ribadendo le opposte ragioni senza alcuna possibilità di
accertare l’effettiva dinamica dei fatti di cui alla querela, donde l’impossibilità di
esprimere un giudizio prognostico nel senso di ulteriori sviluppi dibattimentali
favorevoli all’ipotesi accusatoria.

8.

A fronte di tale, pur sintetico, apparato argomentativo, la parte civile

ricorrente prospetta esclusivamente il vizio di illogicità motivazionale,
sostenendo, come detto, che il tribunale ben avrebbe potuto vagliare
l’attendibilità del racconto della Raia, superando il prevedibile racconto
alternativo dei fatti che ogni imputato è libero di fare.
Ciò, tuttavia, censura attraverso deduzioni generiche inidonee a confutare
l’apprezzamento svolto dal GUP che, seguendo le regole di giudizio proprie della
fase processuale, si è limitato ad esprimere una valutazione prognostica in
ordine alla “completabilità degli atti di indagine” e alla “inutilità del
dibattimento”, in presenza di elementi di prova ritenuti insufficienti (nella specie,
le sole dichiarazioni di cui alla querela sporta dalla p.o. costituitasi parte civile),
dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di
completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva
dell’innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza delle due imputate
fosse in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio
dibattimentale (v., per tutte: Sez. 6, n. 36210 del 26/06/2014 – dep.
27/08/2014, P.C. in proc. C, Rv. 260248).

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assumere.

Le deduzioni della parte civile ricorrente, che si limita in ultima analisi a
dissentire sul risultato della valutazione della prova operata dal GUP sono
inconciliabili non solo, in generale, con la cognizione di questo Giudice di
legittimità, ma, in particolare, con la cognizione della S.C. rispetto
all’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, controllo che può
avere ad oggetto esclusivamente la riconoscibilità del criterio prognostico
adottato dal giudice dell’udienza preliminare – alla stregua della sommaria

sostenibile in giudizio, nella specie ritenuta inidonea a varcare la soglia
dell’udienza preliminare per l’incertezza dell’esito dibattimentale a fronte della
sostanziale unicità della fonte di prova (costituita dalla deposizione della p.o. e
dalle dichiarazioni del padre e della madre di quest’ultima).
Del resto, come chiarito dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, è ben vero
che le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano
alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente
poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità
soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che
peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui
vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, ma è altrettanto vero
che, ove la persona offesa si sia costituita parte civile, come nel caso in esame,
può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri
elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 – dep. 24/10/2012, Bell’Arte ed altri,
Rv. 253214). E, sebbene implicitamente, traspare dal costrutto motivazionale
dell’impugnata sentenza, che proprio l’assenza di riscontri disinteressati al
narrato della parte civile ha precluso, nell’ottica del GUP, la possibilità di
esprimere un giudizio prognostico nel senso di ulteriori sviluppi dibattimentali
favorevoli all’ipotesi accusatoria. Valutazione, questa, del tutto scevra dal
denunciato vizio di illogicità manifesta ravvisabile solo in presenza di una frattura
logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le
conseguenze che se ne traggono, circostanza da escludersi nel caso in esame
(v., sulla nozione di illogicità manifesta, ad es.: Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999 dep. 23/07/1999, Commisso ed altri, Rv. 215132).

9. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell’articolo
616 c.p.p., la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della

5

valutazione delle fonti di prova offerte dal P.M. – per escludere che l’accusa sia

Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima
equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16/06/2015

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