Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26754 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26754 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– LA MACCHIA ANNA, n. 17/09/1972 a Manfredonia

avverso l’ordinanza del tribunale di FOGGIA, quale G.E., in data 3/12/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. A. Cardino, che ha chiesto annullarsi con rinvio l’impugnata
ordinanza;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 3/12/2014, depositata in data 4/12/2014, il
tribunale di FOGGIA, quale giudice dell’esecuzione, disponeva, ai sensi dell’art.
165, comma quarto, cod. pen., che la demolizione dell’opera realizzata
abusivamente venisse eseguita entro il termine di gg. 30 decorrenti dal deposito
del provvedimento; giova precisare, per migliore intelligibilità della vicenda, che

si instava affinchè il giudice stabilisse il termine entro cui dovevano essere
adempiuto gli obblighi di cui alla sentenza del giudice monocratico presso il
tribunale di Foggia 27/04/2010, irr. 26/07/2011, ai quali era stato subordinato il
beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Ha proposto ricorso LA MACCHIA ANNA a mezzo del difensore fiduciario
cassazionista, impugnando la ordinanza predetta con cui deduce tre motivi, di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tali motivi – che, attesa l’omogeneità dei profili di doglianza,
possono essere congiuntamente illustrati -, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed
e), cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di
motivazione.
In sintesi, le censure investono l’impugnata ordinanza in quanto il giudice, nel
pronunciare la predetta sentenza, nel riconoscere il beneficio della sospensione
condizionale della pena, lo aveva subordinato alla demolizione delle opere
abusivamente realizzate, senza tuttavia stabilire il termine entro cui tale obbligo
avrebbe dovuto essere adempiuto; il giudice,

inaudita altera parte, con il

provvedimento impugnato, avrebbe determinato, in assenza del necessario
contraddittorio, detto termine in quello di gg. 30 dalla data del deposito del
provvedimento, con conseguente violazione dell’art. 666 cod. proc. pen.; in
secondo luogo, si osserva, il giudice avrebbe emesso l’ordine di demolizione
senza esaminare la fattispecie giuridica né la qualità dell’opera e le modalità
necessarie per l’abbattimento, con conseguente inesistenza della motivazione,
risolvendosi l’ordinanza in un ordine perentorio, perdipiù errando
nell’interpretazione dell’art. 165, comma quarto, cod. pen. che consente al
giudice, all’atto della pronuncia della sentenza, di determinare i tempi per
l’esecuzione della demolizione, omissione non sanabile dal giudice dopo
l’irrevocabilità della sentenza, con un’ordinanza emessa inaudita altera parte;
2

detto provvedimento seguiva alla richiesta del P.M./sede del 29/10/2014, con cui

infine, si osserva, la determinazione del termine entro cui adempiere gli obblighi
cui la sospensione condizionale è subordinata, non potrebbe essere qualificata
come errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. e, in ogni caso, necessiterebbe
del rispetto delle modalità di cui all’art. 127 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

Ed invero, il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del P.M. di

determinare il termine entro cui adempiere all’obbligo cui era subordinato il
beneficio della sospensione condizionale della pena, avrebbe dovuto fissare, così
come imposto dall’art. 666 comma terzo, cod. proc. pen., la data dell’udienza
camerale facendone dare avviso alle parti ed ai difensori, con le garanzie di cui al
comma quarto della medesima disposizione; è pacifico, infatti, che a seguito
della predetta richiesta del P.M. non trovi applicazione il disposto dell’art. 667,
comma quarto, cod. proc. pen., procedura “de plano” consentita solo nei casi di
cui all’art. 666, comma secondo (inammissibilità), 667 (dubbio sull’identità fisica
della persona detenuta), 672 (amnistia ed indulto) e 676 cod. proc. pen.
(estinzione reato o della pena; affidamento in prova al servizio sociale; pene
accessorie; confisca; restituzione cose sequestrate), tra cui non rientra quello in
esame.

5. Il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo – oltre, come detto, per
violazione del contraddittorio – anche per aver determinato un termine per
l’adempimento difforme da quello che, secondo una consolidata giurisprudenza di
questa Corte, è invece individuabile ex lege, ossia applicando il parametro
previsto dall’art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Ed invero, premesso che la questione del termine per l’adempimento dell’obbligo
cui sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena ha ricevuto
differenti soluzioni nella giurisprudenza di questa Corte e che la soluzione del
problema non consente esiti generalizzabili e validi universalmente, dipendendo
essa dalla natura e dalla specie dell’obbligo al cui adempimento sia stato
subordinato il beneficio, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, tale termine
non può coincidere (come affermato in un isolato arresto giurisprudenziale di
questa Corte: Sez. 3, n. 7283 del 11/01/2007 – dep. 22/02/2007, P.M. in proc.
Faralla, Rv. 235954) con “quello legale di cui all’art. 163 c.p. che per le
contravvenzioni è di due anni”.
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3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

È, infatti, irrazionale equiparare situazioni giuridiche che perseguono diverse e
autonome finalità stante che il beneficio della sospensione condizionale della
pena mira a dissuadere il condannato dalla reiterazione del reato onde
conseguire il vantaggio della sua estinzione, mentre la condizione apposta al
beneficio tende, come nel caso in esame, a rafforzare l’adempimento dell’obbligo
di demolire opere abusive avendo come obiettivo la rapida eliminazione di

Per tale ragione non è accettabile che la condizione apposta al suddetto beneficio
per il conseguimento anticipato del ripristino dell’integrità territoriale possa
essere adempiuta fino alla scadenza del termine stabilito, sia pure anche a scopo
dissuasivo, per fare conseguire al condannato il vantaggio dell’estinzione del
reato. L’esito naturale di tale risultato non potrà, quindi, essere conseguito in
tutte quelle situazioni in cui potendo essere anticipatamente conseguita
l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, il condannato
non adempia nel termine fissato dal giudice a quanto impostogli con la
condizione.
Conseguentemente, dev’essere data continuità al principio, ormai reiteratamente
ribadito dalla giurisprudenza di questa sezione, secondo cui deve essere
individuato in giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza il termine
per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui sia stato
subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui
il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione (v., tra le tante: Sez.
3, n. 23840 del 13/05/2009 – dep. 09/06/2009, P.G. in proc. Neri, Rv. 244078).

6. L’impugnata ordinanza dev’essere, pertanto, annullata con rinvio al tribunale
Foggia, giudice dell’esecuzione, che, all’esito della procedura camerale,
provvederà a determinare il termine seguendo il principio di diritto affermato nel
paragrafo precedente.

P.Q.M.

La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di FOGGIA.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16/06/2015

situazioni antigiuridiche produttive di effetti negativi sull’assetto territoriale.

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