Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26751 del 16/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 26751 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– MARRAZZO SILVANA, n. 7/10/1975 a Torre Del Greco

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di NAPOLI, quale G.E., in data
9/12/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. P. Fimiani, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 9/12/2013, depositata in data 3/01/2014, la
Corte d’appello di NAPOLI, quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza di
sospensione dell’ordine di ingiunzione a demolire, disposto dalla Procura
Generale presso la Corte d’appello della medesima città, proposta nell’interesse

2. Ha proposto ricorso MARRAZZO SILVANA a mezzo del difensore fiduciario
cassazionista, impugnando la ordinanza predetta con cui deduce un unico
motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione
ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), cod. proc. pen.,
sotto il profilo della violazione di legge in relazione all’art. 166, comma primo,
cod. pen., in quanto l’ordine di demolizione costituisce pena accessoria di una
pena principale condizionalmente sospesa.
In sintesi, la censura investe l’impugnata ordinanza per aver respinto il giudice
l’istanza, sostenendo il difensore che l’ordine di demolizione costituisca non una
sanzione amministrativa accessoria, ma una pena accessoria; in quanto tale,
essendo stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena,
troverebbe applicazione l’art. 166 cod. pen. che estende di diritto la sospensione
alla pena accessoria; a sostegno dell’assunto, la ricorrente richiama l’art. 20 cod.
pen. evidenziando come non possa dubitarsi che l’ordine di demolizione
consegua di diritto alla condanna e ne costituisca un effetto penale; la
demolizione, avendo natura giurisdizionale, parteciperebbe della natura della
pena principale, parimenti inflitta dal giudice; infine, si sostiene che, a conferma
di tale assunto, militerebbe anche la suscettibilità di passare in giudicato
dell’ordine di demolizione, non ostandovi la ineseguibilità (e non la revocabilità)
di esso ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001.

3. Con requisitoria scritta depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data
13/02/2015, il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osservando che
per pacifica giurisprudenza di questa Corte la sospensione condizionale della
pena non si applica alle sanzioni amministrative accessorie qual è l’ordine di
demolizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2

di MARRAZZO SILVANA.

4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

5. Ed invero, costante è la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare che il
beneficio della sospensione condizionale della pena si applica alle pene principali
ed accessorie, ma non alle sanzioni amministrative, tra le quali rientra l’ordine di

natura di sanzione amministrativa anche se irrogato con provvedimento
giurisdizionale (Sez. 3, n. 34297 del 05/07/2007 – dep. 11/09/2007, Moretti, Rv.
237220; Sez. 3, n. 2294 del 18/06/1999 – dep. 09/10/1999, Neri F., Rv.
215070; Sez. 3, n. 703 del 30/04/1992 – dep. 12/06/1992, Rizzo, Rv. 190605).

6. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell’articolo
616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della
Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima
equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16/06/2015

demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate, il quale conserva la sua

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA