Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26749 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26749 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– SPINELLI MARINA, n. 8/08/1980

avverso la sentenza del tribunale di TORINO in data 13/03/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. G. Izzo, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’impugnata
sentenza con trasmissione degli atti al tribunale di TORINO per l’ulteriore corso;

Data Udienza: 21/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 13/03/2014, depositata in data 14/03/2014, il
tribunale di TORINO, in accoglimento della congiunta richiesta delle parti,
applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena condizionalmente sospesa
di mesi 8 di reclusione, per i reati alla stessa ascritti (omesso versamento IVA di
importo pari ad C 79.498,00 relativamente all’anno di imposta 2006; omesso

imposta 2008; omesso versamento IVA si importo pari ad C 200.835,00).

2.

Ha proposto personalmente ricorso SPINELLI MARINA, impugnando la

sentenza predetta con cui deduce un unico, articolato, motivo, di seguito
enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), cod. proc.

pen., in relazione alla condotta contestata alla ricorrente con riferimento al capo
a) della rubrica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del
2014.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, a seguito della
declaratoria di incostituzionalità della fattispecie incriminatrice, l’accordo
raggiunto tra le parti in sede di patteggiamento, verrebbe ad essere travolto
dalla sopravvenuta illegittimità costituzionale della fattispecie penale che ne
costituisca oggetto; si chiede, pertanto, che questa Corte disponga
l’annullamento dell’impugnata sentenza, affinché venga rideterminata dal giudice
di merito la pena base escludendo quegli aumenti in continuazione, oggetto di
reato dichiarato costituzionalmente illegittimo.

3. Con requisitoria scritta, depositata presso la Cancelleria di questa Corte in
data 2/02/2015, il P.G. presso la S.C. ha chiesto accogliersi la richiesta, ritenuti
fondati motivi proposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

5. Ed infatti, la Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (Gazz.
Uff. 16 aprile 2014, n. 17 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
2

versamento di ritenute certificate pari ad C 93.413,00 relativamente all’anno di

costituzionale del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, nella parte in cui, con
riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso
versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa
dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta,
ad Euro 103.291,38.

6. Ne consegue, dunque, atteso che la contestazione mossa alla ricorrente

quello sopra indicato, che l’impugnata sentenza dev’essere annullata, essendo
ormai insussistente il reato contestato (Sez. 3, n. 36859 del 26/06/2014 – dep.
04/09/2014, Bottaro, Rv. 260187), con conseguente trasmissione degli atti al
tribunale di Torino perché provveda alla rideterminazione della pena a titolo di
continuazione, nel cui computo figura infatti anche il delitto sub a), dichiarato
costituzionalmente illegittimo.

7. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in caso di
patteggiamento per una pluralità di reati, qualora nel corso del giudizio uno dei
reati venga depenalizzato (ma lo stesso vale in caso di abrogazione o
dichiarazione di illegittimità costituzionale, come nel caso di specie), il venir
meno di uno dei termini essenziali del contenuto dell’accordo che ha portato al
patteggiamento travolge l’intero provvedimento e impone l’annullamento della
sentenza per una nuova valutazione delle parti. Non è perciò possibile una
pronuncia di annullamento senza rinvio da parte della corte di cassazione
limitatamente alla fattispecie venuta meno e la conseguente modifica nel
computo della pena (Sez. 3, n. 1460 del 26/03/1996 – dep. 24/04/1996,
Marchesi V, Rv. 205230; Sez. 5, n. 927 del 25/02/1997 – dep. 01/04/1997,
Gambino, Rv. 207536; Sez. 4, n. 47287 del 08/11/2012 – dep. 06/12/2012, RG.
in proc. Perugini, Rv. 253922; Sez. 2, n. 43578 del 10/10/2003 – dep.
13/11/2003, Valente, Rv. 227596).

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto di cui al capo
a) non sussiste e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di TORINO per
l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 21/05/2015

riguarda – quanto al capo a) – un omesso versamento IVA di importo inferiore a

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