Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26747 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26747 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sulla opposizione proposta da:
Lo Monaco Vincenzo, nato a Palermo il 09/03/1982
avverso l’ordinanza del 23/07/2014
della Corte di Appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P.M., in persona del S. Proc.Gen. Sante Spinaci, che
che ha concluso,chiedendo l’annullamento con rinvio.

1

Data Udienza: 21/05/2015

1.La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza in data 23/7/2014, rigettava l’istanza
proposta nell’interesse di Vincenzo Lo Monaco, volta ad ottenere la rideterminazione della
pena inflitta con la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 18/4/2013, irrevocabile.
Rilevava la Corte territoriale che ostasse all’accoglimento della richiesta il principio della
intangibilità del giudicato, non vedendosi in una ipotesi di aboliti° criminis.
Pur riconoscendo che le Sezioni unite, con la sentenza in data 29/05/2014, avevano
affermato il principio che potesse rideterminarsi in sede esecutiva la pena nella ipotesi di
declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma
incriminatrice (che incidesse solo sul trattamento sanzionatorio), riteneva la Corte territoriale
che, nel caso di specie non potesse parlarsi di pena illegale, in quanto essa rientrava nei limiti
edittali, come risultanti dalla legge n.78/2014 (l’imputato era stato condannato alla pena di
anni 4 di reclusione ed euro 28.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73 commi 1 e 1 bis
DPR 309/90 per coltivazione di piante i marijuana e detenzione di gr.94 circa di marijuana).
2. Avverso la predetta ordinanza proponeva opposizione il difensore di Vincenzo Lo Monaco.
3. La Corte di Appello di Palermo, in funzione di Giudice dell’esecuzione, con ordinanza in
data 19/09/2014, dichiarava inammissibile l’opposizione e disponeva la trasmissione degli atti
a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Rileva il Collegio che erroneamente sia stata dichiarata inammissibile l’opposizione,
proposta dal difensore di Vincenzo Lo Monaco, avverso l’ordinanza 23/07/2014.
2.L’art.666 cod.proc.pen., nel disciplinare il procedimento di esecuzione prevede che “il
giudice o il presidente del collegio, designato il difensore d’ufficio all’interessato che ne sia
privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai
difensori” (comma 3) e che “l’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e
del pubblico ministero” (comma 4).
Il giudice della esecuzione, quindi, ordinariamente procede nel contraddittorio delle parti. Le
eccezioni a tale principio sono tassative e sono previste dallo stesso art.666 comma 2 (quando
la richiesta appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero
costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata ) oppure dagli artt.667 (dubbi
sull’identità fisica della persona detenuta), 672 (applicazione amnistia e indulto) e 676
(estinzione del reato, pene accessorie, confisca, restituzione cose sequestrate).
Nell’ipotesi di cui all’art.666 comma 2 il decreto motivato di inammissibilità è impugnabile
per cassazione. In tutti gli altri casi contro l’ordinanza può essere proposta ex art.667 comma
4 cod.proc.pen. opposizione davanti allo stesso giudice, che procede poi con le formalità
previste dall’art.666 cod.proc. pen.
Tale regola processuale va osservata anche quando il G.E. abbia deciso non già de plano
(come prevede l’art.667, comma 4, cod.proc.pen.), ma all’esito dell’udienza camerale, e ciò
per garantire comunque il riesame del provvedimento censurato; diversamente si priverebbe
la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito (cfr. ex multis
Cass.sez.5, n.37134 del 26/5/2009; sez. 6 n.35408 del 22/9/2010; sez.1, 10/11/2006; sez.1
6/9/2007).
3. Avverso l’ordinanza della Corte di Appello, in funzione di Giudice dell’esecuzione, era stata
quindi correttamente proposta, a norma dell’art.667 comma 4 cod.proc.pen., opposizione.
4. L’ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 19/9/2014 va pertanto annullata senza
rinvio, con trasmissione degli atti alla medesima Corte perché decida in ordine alla proposta
opposizione.
P. Q. M.

2

RITENUTO IN FATTO

.

Annulla senza rinvio l’ordinanza 19/9/2014 della Corte di Appello di Palermo e dispone
trasmettersi gli atti alla medesima Corte.
Così deciso in Roma il 21/05/2015
Il Presidente

est.

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