Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26744 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26744 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

De Francisci Maria Carmela, n. a Palermo il

06/05/1958;

avverso la ordinanza del Tribunale di Palermo in data 30/05/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale E. Delehaye, che ha concluso per l’inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1.De Francisci Maria Carmela ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del
Tribunale di Palermo che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio
della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del
23/04/2010, definitiva il 05/03/2013, sul presupposto dell’inadempimento della
demolizione del manufatto abusivo cui la sospensione era stata condizionata.

2. Con un unico motivo lamenta che il giudice dell’esecuzione non abbia
accertato preliminarmente, con richiesta al Comune, la circostanza della

Data Udienza: 30/04/2015

intervenuta adozione di provvedimenti dell’amministrazione, quali ad esempio
l’acquisizione al patrimonio comunale ex art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 380 del
2001 dell’opera o una delibera di prevalente interesse pubblico alla
conservazione della stessa, impeditivi della possibilità di procedere alla
demolizione.

3. Il ricorso è inammissibile.
Va infatti puntualizzato che il mancato adempimento, entro il termine fissato,
dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui sia subordinata la
concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p. – determina la revoca della
sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di
sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al
quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare
su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo
rendano impossibile (Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Raptis, Rv. 227873).
Nella specie, nessuna impossibilità viene dedotta

dal it ricorrente ‘rg, quale

semplicemente lamenta che il provvedimento non sì sia fatto carico di verificare
l’esistenza di cause impeditive dell’adempimento, in tal modo facendo
presupporre la sussistenza, in capo al giudice, di un onere che invece non gli è
affatto proprio. In altri termini, è ftricorrente che ha omesso di giustificare, come
gli incombeva per legge, il proprio inadempimento rispetto ad un ordine di
demolizione divenuto definitivo, a ciò conseguendo la perfetta legittimità del
provvedimento di revoca.
A ciò deve aggiungersi che l’acquisizione del bene al patrimonio comunale, che,
secondo il ricorso, sarebbe esemplificativo di un’impossibilità di adempiere, è
invece proprio l’effetto, previsto dall’art.31, comma 4, del d.P.R. n. 380 del
2001, dell’inadempimento dell’ordine di demolizione e non costituisce
impedimento tecnico-giuridico alla possibilità di eseguire l’ordine di demolizione,
in quanto il trasferimento dell’immobile nella disponibilità dell’ente locale è
esclusivamente preordinato ad una sua più agevole demolizione – il cui onere
economico va posto in ogni caso a carico dei responsabili dell’abuso edilizio – e
non invece ad incrementare il patrimonio dell’ente locale con opere che
contrastano con l’assetto urbanistico del territorio (cfr. Sez. 3, n. 49397 del
16/11/2004, Sposato, Rv. 230652).

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese
processuali e al versamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente alle spese processuali e

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2015.

al versamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

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