Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26742 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26742 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TEZZON MASSIMO N. IL 23/04/1971
avverso l’ordinanza n. 83/2014 TRIB. LIBERTA ‘ di VERONA, del
23/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
l é2 /12
—–

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 23.9.2014, ha confermato il decreto di
convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero ed avente ad oggetto
postazioni videoterminali e materiale vario per scommesse sportive in un esercizio
commerciale di cui è titolare Tzon Massimo, indagato per l’ipotesi di reato di cui
all’art. 4 della legge n. 401/1989 .
Il difensore ricorre per cassazione denunziando, ai sensi dell’art. 606 comma 1
lett. c) cpp, l’inosservanza di norme stabilite a pena di nullità. Lamenta la nullità

all’indagato della fissazione dell’udienza camerale: la notifica al domicilio eletto del
Tizzon era risultata infruttuosa e l’ufficiale giudiziario, anziché provvedere alla
consegna al difensore ai sensi dell’art. 161 comma 4 cpp, aveva depositato l’atto
presso la Casa Comunale spedendo la relativa raccomandata il 25.9.2014 e cioè due
giorni dopo la data dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Già da tempo la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che è da
qualificare come assoluta e insanabile, ai sensi degli artt. 178 comma primo lett. c) e
179 comma primo cpp la nullità derivante, nel procedimento di riesame, dall’omesso
avviso dell’udienza all’imputato. Detta nullità, quindi, non operando la disciplina di cui
agli artt. 180 e 182 comma secondo cpp, rimane rilevabile e deducibile anche quando,
essendo stato presente all’udienza il difensore, il medesimo nulla abbia eccepito (cfr.
sez. 1, sentenza n. 1520 dell’8.3.1996 cc dep. 17.4.1996, rv. 204216; sez. 1 sentenza
n. 2006 del 28.3.1996 cc dep. 7.5.1996 rv. 204590).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che la notifica dell’avviso di fissazione
dell’udienza al domicilio eletto dal ricorrente (Verona, via Fiumicello 29) non andò a
buon fine e pertanto l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto procedere alla consegna
dell’atto al difensore, in applicazione dell’art. 161 n. 4 cpp, ma non vi ha provveduto,
seguendo invece il procedimento che regola la prima notificazione all’imputato non
detenuto (art. 157 comma 8 cpp, secondo cui, in mancanza di notifica presso il
domicilio secondo le modalità indicate dal primo comma, l’atto è depositato presso la
casa comunale con affissione alla porta dell’abitazione e successiva comunicazione
dell’avviso di deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).
Tale modalità di notifica, inapplicabile nel caso di specie – stante l’espressa
elezione di domicilio – ha comportato un’ulteriore violazione del diritto di difesa perché
comunque l’avviso è stato spedito il 25.9.2014 (cfr. atti), cioè addirittura due giorni
dopo la data dell’udienza in camera di consiglio, mentre l’art. 157 comma 8 cpp
stabilisce a chiare lettere che “gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento
della raccomandata”.

2

assoluta del procedimento di riesame e dell’ordinanza conclusiva per omesso avviso

La nullità del procedimento di riesame e dell’ordinanza 23.9.2014 è palese e
pertanto il provvedimento deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli
atti al giudice a quo perché provveda a rifissare l’udienza camerale.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al
Tribunale di Verona.

Così deciso in Roma, il 28.4.2015.

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